Cassazione Penale, Ordinanza n. 00739/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'affermazione di responsabilità per omicidio stradale. In sede di legittimità sono state dedotte censure attinenti alla ricostruzione del fatto, alla valutazione delle prove e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sostenendo in sostanza che il risarcimento e la quietanza liberatoria avrebbero dovuto valere come integrale riparazione del danno. La Corte ha ritenuto le doglianze non consentite perché dirette a rivalutare merito e prova; ha inoltre escluso che il risarcimento fosse integrale, osservando che era stato corrisposto prima del decesso della persona offesa e che tale evento non era stato ricompreso nelle voci risarcitorie. Ha quindi affermato che la liberatoria degli eredi non sana una riparazione solo parziale o inadeguata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure investissero profili di merito estranei al giudizio di cassazione, e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità. È stata confermata la mancata applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. perché il ristoro non era integrale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante presuppone un risarcimento integrale ed effettivo del danno; non opera quando il ristoro sia solo parziale o inadeguato, anche se accompagnato da quietanza liberatoria.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto, della prova o dell'attendibilità delle inferenze logiche compiute dal giudice di merito, salvo manifesta illogicità della motivazione.
- L'attenuante della riparazione del danno richiede che il risarcimento sia completo ed effettivo; il pagamento effettuato solo per una parte del pregiudizio non consente il riconoscimento del beneficio.
- La dichiarazione liberatoria della persona offesa o degli aventi diritto non basta, da sola, a integrare il presupposto dell'integrale riparazione quando il risarcimento sia rimasto parziale o non comprenda tutte le componenti del danno.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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