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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11213/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso IVA richiesto con riferimento al credito maturato da una società veicolo che aveva sostenuto costi per attività preparatorie alla realizzazione di un impianto di biogas, senza poi avviare l'attività produttiva e senza effettuare operazioni attive imponibili. La contribuente aveva impugnato il diniego e in primo grado aveva ottenuto accoglimento; in appello, invece, la decisione era stata riformata, ritenendosi legittimo il diniego perché la società aveva liberamente rinunciato al conseguimento dell'oggetto sociale, abbandonando l'iniziativa imprenditoriale. Nel ricorso per cassazione si deducevano due censure: 1) ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe fondato la decisione su una circostanza non posta a base del provvedimento impugnato né dedotta dall'Ufficio nei gradi di merito; 2) violazione degli artt. 19, comma 1, e 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, per avere la CTR escluso il diritto alla detrazione/rimborso IVA facendo dipendere il mancato avvio dell'attività da una libera scelta dell'operatore, senza verificare se la mancata realizzazione dell'attività fosse invece dovuta a cause estranee alla volontà del contribuente e senza considerare la rilevanza delle attività preparatorie ai fini IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi nel loro complesso. Ha escluso che vi fosse un vero vizio di ultrapetizione, qualificando la doglianza della CTR come errore di diritto nella ricognizione della fattispecie. Nel merito, ha ribadito che, ai fini IVA, la detrazione sugli acquisti e sulle operazioni passive spetta anche per attività preparatorie, purché inerenti e finalizzate all'effettivo inizio dell'attività economica, e che il diritto alla detrazione resta, in linea di principio, acquisito anche se l'attività non viene poi avviata per circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia accertando le ragioni della mancata realizzazione dell'impianto e, in particolare, se esse siano o meno indipendenti dalla volontà della contribuente; al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la sussistenza di ultrapetizione, ritenendo che la censura della CTR non integrasse una decisione su un petitum o su una causa petendi nuova, ma una erronea ricostruzione giuridica della fattispecie.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza è stata prospettata come vizio processuale per ultrapetizione, ma la Corte l'ha riqualificata come errore di diritto nella valutazione della fattispecie sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata accolta nella parte in cui denunciava la violazione della disciplina IVA sulla detrazione e sul rimborso del credito maturato in fase preparatoria.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972

    Il diritto alla detrazione presuppone l'inerenza degli acquisti alle finalità imprenditoriali; non è necessario il concreto svolgimento dell'attività di impresa, essendo sufficiente che le operazioni siano preparatorie e finalizzate all'avvio dell'attività imponibile.

  • art. 30, comma 2, d.P.R. 633/1972

    Il rimborso del credito IVA può spettare anche in relazione ad attività preparatorie, purché il credito sia riferibile a operazioni inerenti all'attività economica programmata.

Massime di principio

  • In materia IVA, la detrazione dell'imposta sugli acquisti e sulle operazioni passive non richiede l'effettivo inizio dell'attività d'impresa, essendo sufficiente che i costi siano inerenti a un progetto imprenditoriale e siano sostenuti in funzione della futura attività imponibile.
  • Le attività preparatorie possono legittimare la detrazione e, se ne ricorrono i presupposti, anche il rimborso del credito IVA, purché siano dirette a creare le condizioni per l'avvio effettivo dell'attività tipica.
  • Se l'attività economica non viene avviata, il diritto alla detrazione non viene meno per il solo fatto della mancata prosecuzione del progetto; occorre verificare se la mancata realizzazione dipenda da circostanze estranee e indipendenti dalla volontà del soggetto passivo.
  • L'eventuale abuso del diritto alla detrazione o al rimborso costituisce eccezione che deve essere provata dall'Amministrazione finanziaria.
  • Il giudice di merito, quando esclude il diritto alla detrazione/rimborso IVA per mancato avvio dell'attività, deve accertare in concreto le ragioni del mancato inizio dell'impresa e non può limitarsi a valorizzare la sola scelta finale di interrompere il progetto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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