Cassazione Penale, Sentenza n. 20609/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha modificato il regime delle uscite dalla detenzione domiciliare: è stata revocata l'autorizzazione alle uscite antimeridiane e sono state autorizzate solo uscite pomeridiane (17:00-20:00) limitatamente a lunedì, mercoledì e venerdì. Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la rimodulazione peggiorativa è avvenuta in assenza di sopravvenienze o violazioni da parte sua e che il provvedimento manca dei requisiti minimi di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per vizio di motivazione (apparenza della motivazione). Ha richiamato la giurisprudenza e le norme che rendono impugnabili i provvedimenti sulla libertà personale e ha osservato che il giudice di merito, pur evocando genericamente condizioni di salute e "notevolissima pericolosità del reo", non ha indicato specifiche sopravvenienze o violazioni idonee a giustificare l'aggravamento del regime. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-ter, Ordinamento penitenziario
Disciplina la detenzione domiciliare per motivi di salute e le autorizzazioni a uscire; nel caso in esame è il fondamento giuridico dell'originaria misura autorizzativa contestata nella sua modulazione
art. 111, settimo comma, Costituzione
Garantisce la ricorribilità dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge; la Corte lo ha richiamato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti che incidono sulla libertà
art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
«sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28»
Precisa la ricorribilità per cassazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale; la Corte lo invoca per legittimare l'esame di legittimità del provvedimento di sorveglianza
art. 27, terzo comma, Costituzione
Richiama la finalità rieducativa della pena; la motivazione sui provvedimenti che riguardano modalità esecutive deve considerare anche il giudizio prognostico in vista di tale finalità
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono sempre impugnabili per violazione di legge davanti alla Corte di Cassazione.
- Il giudice deve fornire una motivazione chiara e specifica quando modifica le modalità esecutive di misure alternative: l'aggravamento del regime non può essere disposto con motivazioni generiche o mere evocazioni di pericolosità.
- La mancanza di spiegazioni su sopravvenienze, violazioni o esigenze concrete giustificative dell'aggravamento rende il provvedimento annullabile per apparente mancanza di motivazione.
- Se il ricorrente chiede una modifica limitata (es. solo degli orari di uscita), il giudice non può adottare una rimodulazione peggiorativa senza esporre le ragioni specifiche che la giustificano.
- Nella valutazione delle misure alternative il giudice deve svolgere un giudizio prognostico motivato anche in funzione della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), collegando le ragioni della decisione ai fatti e a eventuali sopravvenienze disciplinari o di altro tipo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20635/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20655/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20679/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20483/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20485/2026 del 04/06/2026
- Sentenza penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 20489/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →