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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47032/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna (sentenza del GUP di Bergamo del 15/12/2021, confermata in appello il 06/12/2022) per due episodi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74/2000) relativi agli anni d'imposta 2016 e 2017. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata acquisizione delle dichiarazioni fiscali dell'impresa e per insufficiente prova della fittizietà delle fatture, basata solo su presunzioni della Guardia di Finanza; (2) errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e mancanza di prova del dolo di evasione; (3) violazione e errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione circa la determinazione della pena, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'entità delle pene accessorie (confisca e durata delle pene accessorie), sostenendo che la pena era sproporzionata rispetto alla condotta e all'entità delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte relativa alla mancata acquisizione delle dichiarazioni fiscali perché quella questione non era stata sollevata in sede di appello; ha ritenuto le doglianze sulla fittizietà delle operazioni come questioni di merito non sindacabili in Cassazione e manifestamente infondate, confermando che la Corte d'appello aveva motivato logicamente la conclusione di fittizietà (cessazione dell'attività del fornitore, irreperibilità del legale rappresentante, genericità delle fatture, assenza di DDT e pagamenti coerenti, dichiarazioni del ricorrente). Ha respinto per genericità il motivo relativo al dolo di evasione, ritenendo che il dolo fosse adeguatamente desumibile dagli elementi indiziari; ha infine ritenuto infondati e/o generici i rilievi sulla misura della pena e sul diniego delle attenuanti, confermando la pena di un anno e sei mesi, le pene accessorie e la confisca pari a euro 47.090,93.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti richiede il dolo di evasione e si consuma con la presentazione o trasmissione della dichiarazione fiscale che contiene elementi passivi fittizi; l'annotazione in contabilità è elemento utile ma non equivale di per sé al momento consumativo del reato. La Corte ha confermato che non è stata ritenuta la consumazione del reato sulla sola annotazione contabile, ma è stata valutata la fittizietà delle operazioni e l'effetto evasivo derivante dall'uso delle fatture.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12

    Norma sulle pene accessorie applicabili alla fattispecie tributaria; la Corte ha confermato l'applicazione delle pene accessorie nei termini motivati dal giudice di merito (durate al minimo o leggermente superiori al minimo), ritenendo adeguata la motivazione per lo scostamento dal minimo.

  • codice penale, art. 62-bis

    Riferimento nell'ambito della determinazione della pena (circostanze rilevanti per la personalità e per il trattamento sanzionatorio); la Corte ha ritenuto che la reiterazione della condotta e l'entità dell'evasione giustificassero il mantenimento della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

  • codice penale, art. 133

    Principi per la determinazione della pena: la Corte ha applicato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenendo sufficienti le ragioni indicate (reiterazione, entità dell'evasione, spregiudicatezza) per giustificare la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere dedotte questioni di fatto o di prova che non siano state sollevate nel giudizio di appello: argomentazioni nuove rispetto all'atto di gravame sono inammissibili.
  • La configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti richiede la prova del dolo di evasione e del concreto utilizzo delle fatture nelle dichiarazioni fiscali; l'annotazione contabile è elemento indiziario ma la consumazione è collegata alla presentazione della dichiarazione contenente gli elementi fittizi.
  • Le valutazioni dei giudici di merito sulla fittizietà delle operazioni, fondate su indizi univoci (es. cessazione dell'attività del fornitore, irreperibilità del rappresentante, assenza di documenti di trasporto, incongruenze nei pagamenti, dichiarazioni del ricorrente), sono sindacabili in Cassazione solo per vizio logico-formale e non per rinnovata valutazione del merito.
  • I motivi generici e privi di specifica contestazione sono inammissibili: vanno indicate con precisione le incongruenze o i vizi di motivazione che si contestano, senza limitarsi ad asserzioni generiche.
  • Sul piano del trattamento sanzionatorio, una pena poco superiore al minimo edittale non richiede una motivazione analitica dettagliata, ma il giudice deve comunque indicare le ragioni dello scostamento; la reiterazione della condotta e l'entità dell'evasione sono elementi che legittimano il diniego delle attenuanti generiche.
  • Per difendersi efficacemente in casi simili è cruciale sollevare in appello tutte le questioni di prova e acquisire documenti fiscali rilevanti (dichiarazioni IRES/IVA, DDT, ricevute di pagamento) e fornire spiegazioni alternative credibili e documentate sull'effettiva esecuzione delle operazioni.

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