Cassazione Civile, Ordinanza n. 21695/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare. In primo grado monitorio era stato liquidato a ciascuna delle società intimate un indennizzo di Euro 2.800,00. Il Ministero della giustizia propose opposizione sostenendo, da un lato, che non poteva essere aumentato l’indennizzo rispetto a quello già liquidato nel decreto monitorio in assenza di opposizione delle società beneficiarie e, dall’altro, che nelle procedure fallimentari dovesse applicarsi la riduzione dell’indennizzo prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 quando le parti del processo siano più di cinquanta. La Corte d’appello di Perugia, invece, aveva aumentato l’indennizzo a Euro 3.600,00 per alcune società e aveva escluso la riduzione per il numero elevato di parti, ritenendo che nelle procedure concorsuali le posizioni fossero autonome. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 89/2001, per avere la Corte territoriale liquidato un importo superiore a quello del decreto monitorio nonostante l’acquiescenza della parte privata; 2) violazione dell’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001, per avere escluso la riduzione dell’indennizzo nonostante l’elevatissimo numero di parti nella procedura fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, una volta che la parte privata notifichi il decreto favorevole senza proporre opposizione, essa presta acquiescenza alla parte della domanda non accolta e non può ottenere in sede di opposizione un indennizzo maggiore di quello già liquidato nel decreto monitorio. Perciò la Corte ha cassato il decreto impugnato limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rideterminato l’indennizzo nella misura originaria di Euro 2.800,00 per ciascuna delle società interessate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato l’orientamento secondo cui la riduzione ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001 non si applica in via ordinaria alle procedure concorsuali, salvo il caso in cui l’istanza sia proposta da una pluralità di soggetti; il numero dei creditori può semmai essere valutato come indice di complessità ai sensi dell’art. 2, comma 2, della medesima legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle società soccombenti in solido.
Norme richiamate
art. 5 l. 24 marzo 2001, n. 89
la notificazione del decreto da parte dell'istante, senza opposizione, implica acquiescenza alla parte della domanda non accolta e preclude di ottenere in opposizione un indennizzo superiore a quello già liquidato nel decreto monitorio
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
costituisce l'unico rimedio per contestare la liquidazione e ottenere il riconoscimento della parte di domanda non accolta
art. 3, comma 6, l. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato per confermare l'unicità del rimedio oppositivo e la disciplina della non riproponibilità della domanda
art. 2-bis, comma 1-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
la riduzione dell'indennizzo fino al 20% o al 40% per il numero delle parti non si applica alle procedure concorsuali, salvo pluralità di soggetti nell'istanza di fallimento o di ammissione al passivo
art. 2, comma 2, l. 24 marzo 2001, n. 89
il numero dei creditori in una procedura concorsuale può rilevare come indice di complessità ai fini della quantificazione dell'indennizzo
art. 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato per la durata ragionevole delle procedure fallimentari, fissata in ragione della loro peculiare complessità
impone di individuare oggetto e ragioni della domanda, limite che circoscrive la cognizione del giudizio di opposizione
consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la parte istante che notifichi il decreto senza proporre opposizione accetta la liquidazione solo parzialmente favorevole e non può poi, in sede di opposizione promossa dalla controparte, ottenere un importo superiore a quello già riconosciuto.
- L'opposizione nel procedimento ex l. n. 89/2001 ha effetto devolutivo, ma la cognizione del collegio resta delimitata dall'oggetto e dalle ragioni dedotte con il ricorso in opposizione; non è possibile ampliare la pretesa oltre il limite segnato dall'acquiescenza al decreto monocratico.
- La riduzione dell'indennizzo prevista per le cause con molte parti non si applica automaticamente alle procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica; tale pluralità può però essere valorizzata come indice di complessità del procedimento nella valutazione equitativa dell'indennizzo.
- In materia di equa riparazione, il numero elevato dei creditori di una procedura fallimentare non comporta di per sé l'applicazione della riduzione percentuale dell'indennizzo, salvo che la pluralità riguardi specificamente i soggetti che hanno promosso l'istanza di fallimento o l'ammissione al passivo.
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