Cassazione Penale, Ordinanza n. 28663/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, formulata in modo generico. Con il secondo motivo ha lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla conseguente determinazione della pena, sostenendo sostanzialmente che i precedenti penali erano risalenti; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico, perché la sentenza di merito aveva motivato richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., la modalità del fatto, l'entità dell'offesa, la personalità negativa desunta dai precedenti penali, la loro omogeneità di indole e l'assenza di elementi favorevoli.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la valutazione discrezionale del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche, valorizzando modalità del fatto, gravità dell'offesa e personalità dell'imputato
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
evocato implicitamente attraverso le doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte in ricorso
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
citata per affermare che censure solo generiche e dirette a una rivalutazione del merito non integrano un valido motivo di legittimità
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
citata per il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile solo se la motivazione non considera o valuta illogicamente gli elementi dell'art. 133 c.p.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
citata a sostegno del medesimo criterio di controllo sulla motivazione in tema di attenuanti generiche
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
citata per la condanna alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito.
- La doglianza sulla responsabilità è inammissibile se formulata in modo generico e priva di specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente sorretto quando il giudice di merito dia conto in modo congruo e logico di elementi sfavorevoli rientranti nei parametri dell'art. 133 c.p., come modalità del fatto, gravità dell'offesa, precedenti penali e assenza di elementi positivi.
- La mera allegazione della risalenza dei precedenti penali non basta a rendere rituale una censura contro il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, se il giudice ha valorizzato anche la loro specifica rilevanza e la personalità negativa dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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