Cassazione Civile, Ordinanza n. 29336/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente, comproprietario di un immobile locato insieme ad altro soggetto, maggior reddito di partecipazione e reddito da fabbricati. In concreto, la società partecipata dal contribuente aveva condotto in locazione l'immobile e, a sua volta, aveva concesso a terzi l'uso di terrazzi e piazzali per l'installazione di antenne e cartelloni pubblicitari, percependo i relativi canoni e registrandoli tra i ricavi. L'Ufficio aveva ritenuto che tali canoni dovessero essere imputati ai soci, pro quota, e non tassati in capo alla società, sostenendo la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il contribuente aveva invece contestato la ripresa a tassazione, deducendo che i canoni erano stati contabilizzati e dichiarati dalla società, e che l'imputazione ai soci avrebbe determinato una duplicazione d'imposta. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 26 t.u.i.r., sostenendo che i giudici di merito non avevano considerato correttamente le vicende antecedenti all'accertamento e che non vi era alcuna duplicazione, ma la legittima tassazione dei canoni di sublocazione percepiti, che andavano imputati ai soci.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, censurasse in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; inoltre, ha osservato che la ricorrente si era limitata a richiamare l'art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986 senza spiegare in modo specifico perché il ragionamento della C.T.R. sarebbe stato contrario alla norma. La Corte ha comunque chiarito che l'art. 26 t.u.i.r. riguarda i redditi fondiari e presuppone la titolarità di un diritto reale sull'immobile, mentre i canoni percepiti dal sublocatore rientrano nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h), t.u.i.r.; perciò, nel caso concreto, il richiamo all'art. 26 era inconferente perché la società partecipata non era proprietaria del bene né titolare di altro diritto reale. La ricorrente è stata condannata alle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 917 del 1986
disciplina l'imputazione dei redditi fondiari e si applica solo quando il locatore è proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'immobile; non si estende ai canoni di sublocazione percepiti da chi non ha un diritto reale sul bene.
art. 67, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 917 del 1986
i canoni percepiti dal sublocatore vanno qualificati come redditi diversi, non come redditi fondiari.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato nel fatto storico come base della definizione dell'accertamento relativo al maggior reddito d'impresa della società.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge ricorre solo quando si deduce un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se invece si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, la censura attiene al vizio motivazionale e non può essere veicolata come violazione di legge.
- L'art. 26 t.u.i.r. si riferisce ai redditi fondiari e presuppone la titolarità di un diritto reale sull'immobile; non è applicabile ai canoni derivanti da sublocazione percepiti da soggetti che non siano proprietari o titolari di altro diritto reale.
- I canoni di sublocazione costituiscono redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r., poiché derivano dallo sfruttamento economico del bene da parte di chi non ne è titolare del diritto reale.
- Quando una censura di legittimità si limita a richiamare la norma asseritamente violata senza spiegare in che modo la decisione impugnata se ne discosti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →