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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29336/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a un contribuente, comproprietario di un immobile locato insieme ad altro soggetto, maggior reddito di partecipazione e reddito da fabbricati. In concreto, la società partecipata dal contribuente aveva condotto in locazione l'immobile e, a sua volta, aveva concesso a terzi l'uso di terrazzi e piazzali per l'installazione di antenne e cartelloni pubblicitari, percependo i relativi canoni e registrandoli tra i ricavi. L'Ufficio aveva ritenuto che tali canoni dovessero essere imputati ai soci, pro quota, e non tassati in capo alla società, sostenendo la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986. Il contribuente aveva invece contestato la ripresa a tassazione, deducendo che i canoni erano stati contabilizzati e dichiarati dalla società, e che l'imputazione ai soci avrebbe determinato una duplicazione d'imposta. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 26 t.u.i.r., sostenendo che i giudici di merito non avevano considerato correttamente le vicende antecedenti all'accertamento e che non vi era alcuna duplicazione, ma la legittima tassazione dei canoni di sublocazione percepiti, che andavano imputati ai soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, censurasse in realtà la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; inoltre, ha osservato che la ricorrente si era limitata a richiamare l'art. 26 del d.P.R. n. 917 del 1986 senza spiegare in modo specifico perché il ragionamento della C.T.R. sarebbe stato contrario alla norma. La Corte ha comunque chiarito che l'art. 26 t.u.i.r. riguarda i redditi fondiari e presuppone la titolarità di un diritto reale sull'immobile, mentre i canoni percepiti dal sublocatore rientrano nei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. h), t.u.i.r.; perciò, nel caso concreto, il richiamo all'art. 26 era inconferente perché la società partecipata non era proprietaria del bene né titolare di altro diritto reale. La ricorrente è stata condannata alle spese, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la violazione di legge ricorre solo quando si deduce un'erronea ricognizione della fattispecie astratta prevista dalla norma; se invece si contesta la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, la censura attiene al vizio motivazionale e non può essere veicolata come violazione di legge.
  • L'art. 26 t.u.i.r. si riferisce ai redditi fondiari e presuppone la titolarità di un diritto reale sull'immobile; non è applicabile ai canoni derivanti da sublocazione percepiti da soggetti che non siano proprietari o titolari di altro diritto reale.
  • I canoni di sublocazione costituiscono redditi diversi ex art. 67 t.u.i.r., poiché derivano dallo sfruttamento economico del bene da parte di chi non ne è titolare del diritto reale.
  • Quando una censura di legittimità si limita a richiamare la norma asseritamente violata senza spiegare in che modo la decisione impugnata se ne discosti, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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