Cassazione Penale, Sentenza n. 38039/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sarcone impugna l'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, disposta dopo la scarcerazione per decorrenza termini rispetto ai reati di cui agli artt. 416-bis c.p. e 12-quinques, l. n. 356/1992. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 307 c.p.p.), lamentando che la Corte territoriale ha fatto riferimento ad esigenze cautelari già considerate in un primo provvedimento poi revocato e che, dato il decorso di oltre due mesi tra scarcerazione e nuova applicazione della misura, potevano essere giudicate solo nuove e dimostrate esigenze cautelari. Fa inoltre valere il lungo periodo già scontato in custodia cautelare nella valutazione della misura.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 307 c.p.p., secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui l'inciso che consente l'adozione di misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare" comprende sia la persistenza delle esigenze originarie sia la sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o successivamente. Il Tribunale ha inoltre valutato l'attualità delle esigenze cautelari richiamando la pendenza di altro procedimento (intestazione fittizia) funzionale all'attività del sodalizio 'ndranghetista e l'assenza di elementi che dimostrassero un effettivo distacco del ricorrente dal contesto criminoso; ha quindi escluso rilievo decisivo al periodo di custodia già scontato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Reato posto a fondamento del titolo cautelare: la sua contestazione è stata utilizzata per valutare il rischio di continuazione dell'attività del sodalizio criminale e giustificare esigenze cautelari attuali
art. 12-quinques, legge n. 356 del 1992
art. 12-quinques, l. n. 356/1992
Norma richiamata tra le contestazioni a carico del ricorrente; concorre a delineare il quadro fattuale posto a base della misura cautelare
Articolo indicato dal ricorrente nella censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte non ha accolto la doglianza relativa a tale presunta violazione, avendo ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari
art. 307, comma 1, c.p.p.
Interpretato alla luce della giurisprudenza di legittimità: l'inciso che consente misure sostitutive "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare" comprende sia la persistenza delle ragioni originarie sia la sopravvenienza di nuove esigenze cautelari intervenute alla data della scarcerazione o successivamente
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente
Massime di principio
- La revoca di un primo provvedimento cautelare non impedisce che, in seguito, venga adottata una nuova misura non custodiale: il giudice può valutare sia la persistenza delle esigenze originarie sia la sopravvenienza di nuove esigenze cautelari
- Il decorso di tempo tra la scarcerazione per decorrenza termini e la nuova richiesta cautelare non determina automaticamente l'illegittimità della misura: ciò che conta è che la nuova applicazione sia sorretta da esigenze cautelari attuali e concrete, siano esse persistenti o sopravvenute
- La presenza di procedimenti penali connessi e l'assenza di elementi che dimostrino il distacco effettivo dall'ambiente criminoso sono fattori che giustificano la permanenza di misure o vincoli anche dopo un periodo di detenzione
- Il periodo di custodia già scontato è un elemento da valutare, ma non è di per sé decisivo a escludere misure cautelari: il giudice deve bilanciare l'entità del periodo già sofferto con il rischio concreto e attuale di reiterazione o inquinamento probatorio
- Per impugnare con successo una nuova applicazione di misura cautelare dopo scarcerazione, il difensore deve dimostrare l'assenza di esigenze cautelari attuali o l'inconsistenza delle ragioni addotte, puntando su mancanza di collegamenti con il sodalizio, prova di recesso o fatti nuovi che escludano il pericolo
- La giurisprudenza di legittimità attuale privilegia una valutazione caso per caso dell'attualità delle esigenze cautelari, più che una lettura automatica e temporale dei provvedimenti precedenti
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