Cassazione Penale, Sentenza n. 25602/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di responsabilità per tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) e per il porto/detenzione di arma in luogo pubblico (artt. 2 e 4 L. 1895/1967 e art.4 L. 1110/1975), nonché la mancata riqualificazione nel reato meno grave di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.393 c.p.). Contestava la valutazione probatoria sulla traiettoria e l'origine del colpo, l'accertamento del dolo omicidiario e la qualificazione della detenzione dell'arma, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la qualificazione del fatto come tentato omicidio e la sussistenza del dolo, valutati con il criterio della prognosi postuma e sulla base degli elementi di fatto (puntamento dell'arma, foro sul vetro a altezza d'uomo, bossolo inesploso percosso e ogiva rinvenuta). Ha escluso la configurabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo la Corte territoriale motivato che l'imputato mirava alla vendetta e non a far valere un diritto. Ha confermato altresì la sussistenza del reato di detenzione/porto di arma in luogo pubblico e rigettato la richiesta di riqualificazione ai sensi dell'art.4 L.1110/75. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Applicato per il tentativo: il fatto è stato ritenuto tentato omicidio in quanto l'azione era idonea a cagionare la morte valutata con prognosi postuma.
Norma sostanziale sull'omicidio utilizzata in combinato con l'art.56 per la contestazione del tentato omicidio.
art.2 e art.4 L. 1895/1967
Norme richiamate per la regolamentazione del porto e della detenzione di arma in luogo pubblico; la Corte ha ritenuto provata la detenzione/porto anche se temporaneo.
art.4 L. 1110/1975
Richiamata nella discussione sulla qualificazione della detenzione dell'arma; la Corte ha escluso l'applicabilità sulla base degli elementi materiali rinvenuti (ogiva, proiettile).
Attenuante invocata dal giudice di primo grado; la Corte d'appello ha comunque riconosciuto questa attenuante nella determinazione della pena, riducendo la sanzione.
Attenuante invocata dal ricorrente per aver esibito assegni circolari agli offesi; la Corte di appello l'ha ritenuta non provata per mancanza di evidenza dell'avvenuto risarcimento.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha escluso tale ricostruzione ritenendo che l'azione fosse finalizzata alla vendetta e non all'ottenimento di un diritto aggredibile anche in via giudiziale.
Richiami procedurali ai vizi dedotti in cassazione (lett. b ed e): la Corte ha ritenuto infondati i motivi di cassazione per vizio di motivazione e travisamento della prova.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata ai fini del deposito e contenuto dei motivi di ricorso per cassazione; i motivi sono stati esaminati nei limiti previsti.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per il tentato omicidio l'idoneità della condotta va valutata con prognosi postuma sulla situazione esistente al momento dell'azione; non rileva l'assenza dell'esito letale se la condotta era concretamente idonea a cagionarlo.
- Il dolo omicidiario può risultare da elementi indiretti (puntamento dell'arma, distanza ravvicinata, altura 'a altezza d'uomo', comportamento dell'agente e circostanze contestuali) e non richiede l'ammissione esplicita dell'intenzione di uccidere.
- La ricostruzione della dinamica balistica non è sempre indispensabile se vi sono altri elementi probatori concreti e convergenti che dimostrano la condotta idonea e il dolo; le critiche meramente prospettiche alla conoscenza della traiettoria non impongono la cassazione se la motivazione è congrua.
- Per configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è necessario che l'agente potesse astrattamente rivolgersi al giudice per ottenere quel che pretendeva; la vendetta personale esclude tale riconduzione.
- La detenzione o il porto di arma possono essere provati anche quando il possesso sia temporaneo se emergono elementi materiali (ogiva, bossolo, uso dell'arma) che collegano l'imputato all'arma al momento del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito riformare la valutazione del merito dei fatti a meno che non si dimostri un travisamento della prova idoneo a intaccare l'intero impianto probatorio.
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