Cassazione Penale, Ordinanza n. 02791/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente ripetitiva di argomenti già esaminati e respinti in appello, senza una specifica critica alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, riformando solo parzialmente la decisione del Tribunale di Forlì, aveva ridotto la pena per il delitto di falso relativo all'alterazione dei dati della targa di un'autovettura mediante apposizione di nastro adesivo. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta falsificatoria dovesse essere considerata innocua oppure meramente tentata, poiché l'alterazione era stata immediatamente percepita dalla polizia giudiziaria. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e già adeguatamente disatteso dal giudice di merito, osservando che il falso è reato di mero pericolo, non richiede un danno effettivo e che la percezione dell'alterazione da parte degli agenti non interrompe la condotta né consente di configurare un tentativo; inoltre, l'alterazione era destinata anche ad altri soggetti, come i rilevatori di targhe e gli addetti alla sicurezza stradale.
Norme richiamate
Indicati come norme incriminatrici del falso contestato, in relazione all'alterazione della targa mediante apposizione di nastro adesivo.
Richiamati come base normativa della fattispecie di falso oggetto del giudizio.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il delitto di falso è un reato di mero pericolo: per la sua consumazione non è necessario che si verifichi un danno effettivo o che l'alterazione produca concretamente un inganno in un singolo destinatario.
- La percezione immediata dell'alterazione da parte di un operatore di polizia giudiziaria non elide di per sé la rilevanza penale della condotta né trasforma il fatto in un tentativo, quando l'alterazione resta obiettivamente idonea a ingannare altri possibili destinatari.
- La nozione di innocuità del falso è configurabile solo in presenza di una assoluta inidoneità dell'alterazione a ingannare la fede pubblica; non basta che il falso sia stato scoperto o riconosciuto da alcuni soggetti.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della sentenza impugnata.
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