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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46836/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per concorso esterno in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (impresa Silver Sport di Capparotto, fallita il 19/04/2001), aggravata per danno di rilevante gravità e recidiva specifica. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 216 legge fallimentare e vizio di motivazione riguardo al dolo e alla consapevolezza della attività distrattiva, sostenendo un ruolo marginale e di prestanome; (2) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante marginalità sociale, natura irrisoria della condotta e funzione di prestanome.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la sostanza della condanna: ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello sia sulla prova del contributo materiale e della consapevolezza di Del Ben nella distrazione di beni (intestazione di magazzino, ordini di merce eccentrica, promessa di compenso), sia sul diniego delle attenuanti generiche per la negativa personalità e i precedenti penali. Tuttavia la Corte ha annullato limitatamente alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari perché l'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018): la misura fissa di dieci anni non è conforme. Per tale motivo la sentenza è annullata nella parte relativa alle pene accessorie e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame su quel punto.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    citato per la disciplina delle pene accessorie nei reati fallimentari; l'ultimo comma è stato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale

    La Corte ha rilevato che l'ultimo comma, che fissava una durata fissa di dieci anni per le pene accessorie, è incostituzionale. Di conseguenza la commisurazione delle pene accessorie nel caso concreto deve essere riconsiderata.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    dichiarata nel testo come motivo della annullamento limitato

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall., rendendo necessaria la riconsiderazione della durata delle pene accessorie.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    referito ai limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso

    Norma richiamata per valorizzare la forma e i limiti della enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso è stato ammesso in esame nei limiti richiesti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (richiamato anche d.l. 127/2020)

    riferito alla trattazione senza intervento delle parti e ai termini per il deposito delle conclusioni

    La Corte ha richiamato i termini prescritti per il deposito delle conclusioni: le conclusioni della parte civile sono state ritenute tardive e non valutabili; l'art. 23 disciplina anche la trattazione semplificata dell'udienza.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche

    La Corte sottolinea che il riconoscimento delle attenuanti generiche è discrezionale, ma richiede motivazione specifica; la valutazione può privilegiare alcuni elementi della personalità e del comportamento dell'imputato.

Massime di principio

  • Il concorso esterno in bancarotta fraudolenta si configura quando un soggetto 'estraneo' fornisce un apporto volontario e consapevole che contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale: non è necessaria la conoscenza specifica del dissesto, ma la consapevolezza della pericolosità della condotta per i creditori può essere desunta da elementi concreti (intestazioni fittizie, occultamento merci, ordini di merce eccentrica, promessa di compensi).
  • Un ruolo definito 'marginale' o di prestanome non esclude la responsabilità penale se sussistono elementi probatori che dimostrino un contributo materiale e la volontà di favorire la distrazione dei beni.
  • Le circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice e richiedono una motivazione specifica; possono essere negate sulla base di precedente e successiva condotta criminale o di una personalità negativa comprovata da precedenti penali.
  • Gli elementi antecedenti e successivi al fatto (precedenti penali, condotte successive) possono essere valorizzati dal giudice come ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Dopo la pronuncia di incostituzionalità sulla norma che fissava una durata automatica per le pene accessorie (art. 216), il giudice deve rideterminare la durata delle pene accessorie nei limiti costituzionali (fino a dieci anni), e la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a questo punto rimettendo la decisione al giudice di merito.
  • In sede processuale, il rispetto dei termini per il deposito di memorie e conclusioni è rilevante: atti presentati fuori termine (es. conclusioni della parte civile) possono essere dichiarati tardivi e non valutabili.

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