Cassazione Civile, Ordinanza n. 09076/2026 del 10/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di contestazione di sanzioni per accise e prodotti energetici emesso nei confronti di una società poi in liquidazione. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, e la decisione era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Toscana. La CTR aveva ritenuto che la presentazione della domanda di concordato preventivo, con conseguente applicazione dell'art. 168 l.f., escludesse il dolo o la colpa in relazione all'omesso versamento dell'accisa, determinando così il venir meno delle sanzioni. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha però depositato istanza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi della legge n. 197 del 2022.
La decisione
La Corte non ha esaminato i tre motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022. Ritenendo perfezionata la definizione nei termini indicati dalla disciplina richiamata, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 168 l.f.
Richiamato come base della decisione di merito dei giudici di merito, che vi avevano ancorato l'esclusione di dolo o colpa per l'omesso versamento dell'accisa in presenza di concordato preventivo.
art. 1, comma 186, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Norma che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie; la società vi ha aderito nel corso del giudizio di cassazione.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Individua il perfezionamento della definizione con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo diniego notificato nei termini; nel caso concreto la Corte ne ha tratto la conclusione dell'estinzione del processo.
Citato come intervento modificativo della disciplina della definizione agevolata richiamata dalla legge n. 197/2022.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato per il termine entro cui può essere notificato l'eventuale diniego della definizione.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Stabilisce che le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'obbligo del c.d. doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è definita mediante adesione alla procedura di definizione agevolata prevista dalla legge speciale, il processo si estingue e la Corte non deve pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata, rileva la verifica del perfezionamento della procedura secondo i presupposti e i termini stabiliti dalla disciplina applicabile.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la previsione speciale richiamata e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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