Cassazione Civile, Ordinanza n. 25912/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario credito)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato la nullità per simulazione assoluta di due contratti di compravendita immobiliare, relativi a beni siti in Giovinazzo, stipulati tra un soggetto e la propria suocera. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo provata dalla banca attrice la simulazione assoluta e rigettando anche la domanda della compratrice volta a ottenere la restituzione del prezzo asseritamente pagato, per tardività e difetto di prova del pagamento. In cassazione i due soccombenti hanno proposto ricorso con cinque motivi, ma la Corte non esamina nel merito le censure perché rileva un vizio processuale radicale: il ricorso era stato proposto con un unico difensore da parti tra loro in conflitto di interessi, poiché una di esse aveva nel merito avanzato, sia pure in subordine, domanda restitutoria contro l'altra, domanda poi respinta nei gradi di merito. Il conflitto è stato ritenuto attuale e anche potenziale/proseguente in cassazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione senza affrontare i singoli motivi, perché proposto unitariamente da due ricorrenti assistiti dallo stesso difensore in una situazione di conflitto di interessi, in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c.
La disposizione sulle nullità processuali non consente di sanare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da parti in conflitto di interessi con un unico difensore, perché non si tratta di mera nullità ma di impedimento all'esercizio dell'azione
Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza
È richiamata solo come base del procedimento camerale di decisione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto
Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto congiuntamente da più parti assistite dallo stesso difensore quando tra esse esista un conflitto di interessi attuale o anche solo potenziale.
- Il conflitto di interessi rileva anche se le domande delle parti non siano interamente incompatibili, purché le rispettive posizioni processuali siano virtualmente contrapposte.
- L'inammissibilità derivante dal conflitto di interessi non è sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non attiene a una semplice nullità del processo ma a un impedimento all'esercizio valido dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente è condannato alle spese e, se ricorrono i presupposti temporali e normativi, deve versare l'ulteriore contributo unificato.
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