Cassazione Penale, Sentenza n. 36282/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 25/11/2021 che confermava la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di rapina aggravata. Deduce travisamento della prova e motivazione apparente, sostenendo di non aver partecipato alla rapina: in particolare contesta che non sia mai salito sull'autovettura della vittima, che la chiusura dello sportello da parte sua non sia un atto idoneo a provare concorso nella rapina e che non emergano elementi sul suo ruolo di mandante. Propone inoltre violazione degli artt. 110 e 628 c.p., lamentando l'assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, considerando che le differenze di dettaglio sollevate (tempo della chiusura dello sportello, modalità della fuga) non incidono sull'impianto accusatorio. Il Tribunale ha richiamato elementi valutati dal G.i.p.: l'arrivo insieme dei due cugini al distributore, l'attesa di circa quaranta secondi prima dell'intervento di Pugliese Domenico, la natura lenta e di desistenza apparente del suo intervento che denota condivisione dell'azione, la chiusura dello sportello come segno di previsione della fuga con l'auto della vittima e la pregressa relazione tra Pugliese Domenico e la vittima. La motivazione è stata giudicata adeguata, logica e non contraddittoria. Conseguentemente è stata confermata la custodia in carcere; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la difesa contestava la sussistenza del concorso, mentre il giudice ha ritenuto che gli atti di collaborazione e le condotte di Pugliese Domenico integrino indizi di partecipazione.
Norma che disciplina il reato di rapina aggravata, cui si riferisce il provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tale fattispecie.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Prevede l'obbligo di trasmettere al Direttore dell'Istituto penitenziario copia del provvedimento quando la pronuncia non comporta la rimessione in libertà del detenuto; qui è disposto l'invio per gli adempimenti.
Massime di principio
- In sede di riesame di misure cautelari il giudice della legittimità non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito limitandosi a mere alternative ricostruzioni dei fatti, salvo che sussistano errori di logica o contraddizioni insanabili nella motivazione.
- Piccole incongruenze descriptive (es. chi ha guidato la vettura in fuga, l'esatto momento della chiusura di uno sportello) non sono automaticamente idonee a far cadere l'insieme probatorio quando la motivazione è coerente nella sua lettura d'insieme.
- La partecipazione a una rapina può essere desunta anche da atti apparentemente minori che dimostrino volontà di agevolare l'azione (per es. uscire dall'auto per chiudere lo sportello e facilitare la fuga), soprattutto se collegati ad altri elementi quali arrivo congiunto, tempi, comportamento durante l'aggressione e rapporti pregressi con la vittima.
- Per impugnare con successo una misura cautelare è necessario dimostrare che la motivazione sia illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente a sostenere i gravi indizi richiesti per la misura; la mera proposta interpretativa alternativa, senza mostrare incoerenze, è insufficiente.
- Il riferimento agli articoli sul concorso (art. 110) e sulla rapina (art. 628) implica che il giudice valuti non solo azioni materiali ma anche elementi psicologici e di cooperazione; in fase cautelare la soglia è quella dei gravi indizi, non della prova piena.
- Quando si impugna una motivazione basata su un insieme di elementi (video, comportamento, rapporti personali), è utile focalizzare l'argomentazione non su singoli dettagli marginali ma su eventuali contraddizioni logiche o lacune nel quadro probatorio complessivo.
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