Cassazione Penale, Ordinanza n. 23714/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il porto, senza giustificato motivo, di un punteruolo a spirale con manico a "T", contestato come contravvenzione ex art. 4 della legge n. 110 del 1975. Ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della stessa legge; con il secondo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano sostanzialmente censure già proposte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e meramente reiterativo, evidenziando che la Corte territoriale aveva valorizzato le modalità del fatto, la fuga del conducente al controllo dei militari e l'assenza di spiegazioni sul porto dell'arma impropria, traendone elementi sfavorevoli sulla personalità dell'imputato. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che il mancato riconoscimento della circostanza del fatto di lieve entità impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della contravvenzione relativa al porto, senza giustificato motivo, di arma o oggetto atto ad offendere; la lieve entità va valutata considerando anche modalità del fatto e personalità dell'agente.
art. 4, comma 3, l. n. 110/1975
prevede l'ipotesi di fatto di lieve entità; il suo riconoscimento richiede una valutazione complessiva di strumento, modalità del fatto e personalità del reo.
la particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il fatto sia già stato ritenuto non lieve ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. n. 110/1975.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito.
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità nei reati concernenti il porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere non dipende solo dalle dimensioni o dalla natura dello strumento, ma richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta e della personalità dell'agente.
- Se il giudice di merito ha escluso la lieve entità del fatto, non può essere contemporaneamente riconosciuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., poiché manca il necessario presupposto della minore gravità della condotta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia ricollegabile a profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23494/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23503/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23504/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23529/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23530/2025 del 24/06/2025
- ordinanza_penale · 24 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 23531/2025 del 24/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →