Cassazione Civile, Ordinanza n. 10734/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (liquidatore)
La controversia
Tre soggetti già apicali di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese impugnavano un'ingiunzione di pagamento con cui il Comune aveva chiesto loro, in via personale, il pagamento di somme dovute dalla società per Ici 2009-2011 e Imu 2012, sulla base di precedenti avvisi di accertamento notificati alla società. In primo grado il ricorso era stato respinto. In appello la CTR aveva invece accolto parzialmente il gravame, ritenendo legittima la pretesa solo verso il liquidatore, perché la sua responsabilità sarebbe derivata direttamente dagli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973, mentre aveva escluso la responsabilità degli ex amministratori. In cassazione: i ricorrenti principali deducevano che l'ingiunzione era priva di un'adeguata motivazione specifica sulla responsabilità personale del liquidatore e che, comunque, non poteva porsi a loro carico l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità; il Comune resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo che anche gli ex amministratori/soci fossero responsabili dei debiti tributari della società cancellata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso degli ex amministratori per difetto di interesse, poiché il loro appello era già stato accolto dalla CTR. Ha accolto il ricorso principale del liquidatore, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente. Ha rigettato il ricorso incidentale del Comune. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non fosse applicabile ratione temporis l'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, poiché al momento degli avvisi di accertamento era ancora vigente la limitazione dell'art. 19 d.lgs. n. 46/1999 alle sole imposte sui redditi e la modifica del 2014 non aveva efficacia retroattiva. Ha inoltre affermato che la pretesa verso il liquidatore, fondata sull'art. 2495 c.c., richiede una specifica motivazione nell'atto impositivo sulle ragioni della responsabilità personale e che, in mancanza di tale allegazione, non può gravare sul liquidatore l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti della responsabilità. Quanto ai soci, la Corte ha ribadito che la loro responsabilità è limitata alle somme riscosse in sede di liquidazione e che l'onere di provare sia l'avvenuta percezione sia l'entità delle somme grava sull'ente creditore; quanto agli amministratori, ha escluso una successione nei debiti tributari della società estinta, residuando solo eventuali profili di responsabilità autonoma di natura civilistica nei casi tipici previsti dalla legge, qui non applicabili.
Norme richiamate
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci... e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"
La responsabilità del liquidatore verso i creditori sociali è autonoma e di natura aquiliana/civilistica; il creditore deve allegare e provare i presupposti della responsabilità, inclusa la violazione della par condicio creditorum e il nesso con il mancato pagamento.
"I liquidatori... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci"
La responsabilità ex art. 36 presuppone specifiche condotte tipiche e un atto motivato che espliciti la fattispecie di responsabilità; inoltre, nel periodo rilevante la norma non era applicabile ai tributi diversi dalle imposte sui redditi.
"Le disposizioni previste dagli articoli... 36... si applicano alle sole imposte sui redditi"
Nel testo vigente ratione temporis, la disciplina dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 era limitata alle imposte sui redditi, con esclusione di Ici/Imu.
d.lgs. n. 175/2014, art. 28, comma 7
"le parole: ", 36" sono soppresse"
La soppressione del limite di applicabilità dell'art. 36 non ha effetto retroattivo in assenza di espressa previsione.
La responsabilità del liquidatore ex art. 2495 c.c. viene ricondotta dalla giurisprudenza alla responsabilità aquiliana.
L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa e della responsabilità grava sul creditore; in particolare, l'ente impositore deve provare la percezione di somme da parte dei soci e la relativa entità.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- La responsabilità del liquidatore verso i creditori della società cancellata non opera come successione nel debito sociale, ma come responsabilità autonoma di fonte legale/civilistica: il creditore deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa.
- Quando la pretesa è rivolta personalmente al liquidatore, l'atto impositivo deve contenere una motivazione specifica sulle ragioni della sua responsabilità; il mero richiamo al debito della società non basta.
- La modifica normativa che amplia l'ambito applicativo di una responsabilità tributaria speciale non si applica ai rapporti anteriori se manca una espressa previsione di retroattività.
- La responsabilità dei soci di società estinta è limitata a quanto effettivamente riscosso in sede di liquidazione; grava sull'ente creditore provare sia la percezione sia l'entità delle somme attribuite.
- Gli amministratori di una società cancellata non succedono nei debiti tributari della società estinta; una loro eventuale responsabilità può esistere solo nei casi tipici espressamente previsti dalla legge e con titolo autonomo.
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