Cassazione Civile, Ordinanza n. 13663/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1976 tra una società e un comune, in base alla quale la società era tenuta a corrispondere un rimborso forfettario per la manutenzione delle strade circostanti, somma poi rivalutata annualmente. Il comune aveva emesso ordinanze-ingiunzioni per il recupero del credito. La società aveva proposto opposizione, contestando in appello soltanto il criterio di decorrenza della rivalutazione: sosteneva che essa dovesse partire dalla scadenza di ciascun rateo e non dalla data della convenzione. La corte d'appello ha respinto il gravame ritenendo che dalla precedente decisione richiamata non emergesse un giudicato nel senso sostenuto dalla società. In cassazione, la società ha dedotto la violazione dell'art. 2909 c.c., lamentando che la corte territoriale non avrebbe considerato giudicati precedenti formatisi tra le stesse parti, in particolare una sentenza del 1991 e una del 2018, oltre alla sentenza del 2012 esaminata dal giudice di merito, dalle quali, secondo la ricorrente, sarebbe desumibile che la rivalutazione dovesse decorrere dalle singole scadenze e non dalla stipula della convenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza. Ha rilevato che, quando si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea considerazione o interpretazione del giudicato, il ricorrente deve indicare specificamente e riprodurre il contenuto del provvedimento passato in giudicato che si assume violato. Nel caso concreto, la ricorrente si era limitata a richiamare stralci di precedenti decisioni, senza trascriverne integralmente il contenuto rilevante, sicché non era possibile verificare se il precetto sostanziale invocato fosse effettivamente quello prospettato. La Corte ha anche osservato che non potevano essere valorizzati giudicati anteriori non tempestivamente dedotti nel merito. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione della violazione del giudicato richiede la specifica indicazione del contenuto decisorio passato in giudicato che si assume mal interpretato o non considerato; non basta un richiamo generico o per stralci.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Ai fini dell'autosufficienza del ricorso per cassazione è necessario riprodurre nel ricorso il testo rilevante del provvedimento invocato, non essendo sufficiente il mero rinvio a parti della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca la violazione del giudicato esterno o interno, il ricorrente deve riportare in modo completo e puntuale il contenuto del provvedimento passato in giudicato rilevante per la censura, così da consentire il controllo di decisività della doglianza.
- Il requisito di autosufficienza impone che la Corte possa verificare direttamente, sulla base del ricorso, il tenore del giudicato asseritamente violato; il mero richiamo a stralci o a formule sintetiche non è sufficiente.
- Il giudicato esterno intervenuto nel corso del giudizio di merito, se non tempestivamente dedotto in quella sede, non è rilevabile d'ufficio in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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