Ordinanza n. 39/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento 1) della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20 della LP n. 17/2017 relativa al progetto “Costruzione di una funicolare tra la zona sportiva Iman e Monte Pana nel Comune di Santa Cristina Valgardena”, comunicata con lettera dell’Ufficio Valutazioni Ambientali della Provincia Autonoma di Bolzano dd. 23.05.2025, inviata al Comune di Santa Cristina in stessa data; 2) per quanto necessario: della delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 253 del 16.04.2025, avente ad oggetto: Costruzione di una funicolare tra la zona sportiva Iman e Monte Pana nel comune di S. Cristina Valgardena. Proponente: “Sunpana SRL”, pubblicata il 13.05.2024 limitatamente a quella parte dell’art. 1 della parte decisionale che prescrive il rispetto della terza condizione del Comitato ambientale n. 2/2023; 3) per quanto necessario: del parere del Comitato ambientale n. 2/2023 dell’8.03.2023 limitatamente alla terza condizione, secondo cui “il provvedimento autorizzatorio unico provinciale per il progetto in questione [può] essere rilasciato solo se può essere garantito lo smantellamento della seggiovia esistente S. Cristina / Monte Pana”; 4) e di tutti gli altri atti presupposti, infraprocedimentali, conseguenti ed esecutivi, anche se non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di servizi recante il diniego del provvedimento autorizzatorio unico provinciale per la costruzione di una funicolare tra la zona sportiva Iman e Monte Pana, nonché gli atti presupposti relativi alla terza condizione sullo smantellamento della seggiovia esistente
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato il diniego di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, fondato sul mancato soddisfacimento della terza condizione prevista dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 253/2024, secondo cui l'autorizzazione poteva essere rilasciata solo garantendo lo smantellamento della seggiovia esistente S. Cristina/Monte Pana. Sono stati inoltre impugnati, per quanto necessario, la deliberazione provinciale, il parere del Comitato ambientale limitatamente alla predetta condizione e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti. La legittimità della condizione è oggetto di distinto giudizio d'appello dinanzi al Consiglio di Stato, R.G. n. 4121/2025, avverso la sentenza del TRGA n. 91/2025, che aveva escluso i vizi della prescrizione.
La decisione
Il Tribunale ha sospeso necessariamente il giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., in attesa della decisione del Consiglio di Stato sull'appello R.G. n. 4121/2025, la cui udienza è fissata per il 7 maggio 2026. Secondo il Collegio, la legittimità della terza condizione costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico del diniego impugnato, poiché il mancato soddisfacimento della condizione ha determinato il diniego dell'autorizzazione. L'accertamento della questione nel giudizio pregiudiziale si impone con efficacia di giudicato anche nel presente processo, per garantire l'uniformità delle decisioni. La prosecuzione del giudizio richiederà la presentazione di un'istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto idoneo a far cessare la causa di sospensione, ai sensi dell'art. 80 c.p.a.
Norme richiamate
Visto l’art. 79, co. 1, cod. proc. amm.
Consente la sospensione necessaria del processo amministrativo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina processuale richiamata.
Fondamento della sospensione necessaria per pregiudizialità, quando la decisione di altra causa costituisce antecedente logico-giuridico indispensabile e deve produrre efficacia di giudicato.
Impone, per la prosecuzione del processo sospeso, la presentazione dell'istanza di fissazione entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina il venir meno della causa di sospensione.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio amministrativo è giustificata quando la decisione di un'altra causa riguarda una questione che costituisce indispensabile antecedente logico-giuridico della situazione sostanziale dedotta nel processo sospeso.
- Quando la legittimità di una prescrizione amministrativa è oggetto di un giudizio pregiudiziale e il suo mancato rispetto ha determinato il provvedimento impugnato in altro giudizio, l'accertamento della validità della prescrizione può imporre la sospensione necessaria del secondo processo ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c.
- La sospensione necessaria può essere disposta per evitare decisioni contrastanti quando l'accertamento compiuto nel giudizio pregiudiziale è destinato ad avere efficacia di giudicato sulla questione costitutiva della situazione giuridica sostanziale dedotta nel giudizio sospeso.
- Dopo il venir meno della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede la presentazione dell'istanza di fissazione entro il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80 c.p.a.
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