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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18375/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Talevi, sottoposto a detenzione domiciliare e con pena accessoria di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, aveva chiesto autorizzazione al lavoro. Il Magistrato di sorveglianza aveva negato l'autorizzazione per "perplessità" rispetto alla compatibilità tra l'interdizione e l'attività lavorativa; il reclamo al Presidente del Tribunale di Sorveglianza è stato dichiarato inammissibile dal Presidente per presunta mera riproposizione e mancata affermazione di nuovi argomenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha stabilito che il Presidente del Tribunale non ha competenza a dichiarare l'inammissibilità del reclamo (competenza della sede collegiale), ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e ha qualificato il reclamo come rieorso/ricorso per cassazione (art. 568, comma 5). Ha altresì annullato il provvedimento del Magistrato del 30/06/2021 per motivazione carente (il richiamo a "perplessità" non spiega le ragioni del diniego) e ha rinviato gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Ancona per un nuovo giudizio con motivazione adeguata.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2 cod. proc. pen.

    menzionato nel decreto del Presidente che dichiarava l'inammissibilità

    La Corte afferma che il procedimento semplificato previsto da tale norma non è applicabile per dichiarare inammissibilità dei reclami avverso decisioni del Magistrato di sorveglianza, poiché la valutazione deve spettare al Tribunale collegiale

  • art. 678 cod. proc. pen.

    menzionato nel decreto del Presidente

    Richiamato dal Presidente quale fondamento per l'inammissibilità; la Cassazione ritiene invece la dichiarazione di inammissibilità impropria se emessa dal Presidente in luogo del Tribunale collegiale

  • art. 591 cod. proc. pen.

    richiamato dalla giurisprudenza citata sulla competenza dell'organo collegiale

    Le ragioni tassative di inammissibilità devono essere valutate dal giudice dell'impugnazione (organo collegiale) e non dal Presidente

  • art. 620 lett. d) cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'annullamento

    Il provvedimento presidenziale è annullato senza rinvio perché emesso in violazione della legge sulla competenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione alla ricorribilità per cassazione

    Poiché il provvedimento incide sulla libertà personale (autodeterminazione della condotta), si riconosce la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge

  • art. 47-ter, comma 2 ord. pen.

    citato nel testo come riferimento a provvedimenti su modifiche modalità di esecuzione della detenzione domiciliare

    I provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottati su istanze di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare incidono sulla libertà personale e sono quindi impugnabili in Cassazione

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    richiamato per la qualificazione del reclamo come rieorso per cassazione

    Il reclamo, quando riguarda provvedimenti che incidono sulla libertà personale, va qualificato come ricorso per cassazione ai sensi di questa norma

Massime di principio

  • Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non può dichiarare l'inammissibilità di reclami contro provvedimenti del Magistrato di sorveglianza: tale valutazione spetta all'organo collegiale del Tribunale.
  • I provvedimenti del Magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale (anche nella forma di limitazioni connesse a modalità di esecuzione della detenzione domiciliare) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge e il reclamo va ricondotto alla disciplina dell'art. 568, comma 5.
  • Il diniego di autorizzazione al lavoro deve essere motivato con argomentazioni chiare e specifiche: riferimenti generici a "perplessità" sono insufficienti e determinano l'annullamento del provvedimento per carenza di motivazione.
  • La mera riproposizione di istanze già decise può essere valutata negativamente, ma il rigetto deve essere deciso dall'organo competente e motivato; una nuova istanza priva di elementi nuovi può essere considerata superflua, tuttavia il rigetto non può essere adottato de plano senza istruttoria e motivazione adeguata.
  • La sanzione accessoria di interdizione dagli uffici direttivi delle imprese va valutata nella sua portata concreta: essa riguarda le cariche societarie direttive e non esclude automaticamente, senza motivazione, ogni forma di lavoro subordinato o diverse mansioni che non comportino gli uffici interdittivi.

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