Cassazione Civile, Ordinanza n. 00833/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato il suo appello, confermando la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui la società poi fallita le aveva alienato i residui beni strumentali. La decisione di merito risultava fondata sull'art. 66 legge fallimentare e sull'art. 2901 c.c., quindi su una pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti della massa. Prima della trattazione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il fallimento controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
richiamato quale base della declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione oggetto del giudizio di merito
richiamato quale ulteriore fondamento della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositvo nei confronti del fallimento
indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale
consente la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata depositata prima della decisione
esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in presenza della rinuncia accettata
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, ove la decisione sia resa nei termini indicati dalla norma richiamata.
- La pronuncia di cassazione non entra nel merito delle censure quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, restando ferma la decisione di merito impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00824/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00825/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00826/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00827/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2023 del 13/01/2023
- ordinanza_civile · 13 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00829/2023 del 13/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →