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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00833/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato il suo appello, confermando la declaratoria di inefficacia dell'atto con cui la società poi fallita le aveva alienato i residui beni strumentali. La decisione di merito risultava fondata sull'art. 66 legge fallimentare e sull'art. 2901 c.c., quindi su una pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti della massa. Prima della trattazione in camera di consiglio, tuttavia, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; il fallimento controricorrente ha accettato la rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 66 legge fallimentare

    richiamato quale base della declaratoria di inefficacia dell'atto di alienazione oggetto del giudizio di merito

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale ulteriore fondamento della declaratoria di inefficacia dell'atto dispositvo nei confronti del fallimento

  • art. 380 bis c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso, che nel caso è stata depositata prima della decisione

  • art. 391 c.p.c.

    esclude la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione in presenza della rinuncia accettata

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, ove la decisione sia resa nei termini indicati dalla norma richiamata.
  • La pronuncia di cassazione non entra nel merito delle censure quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, restando ferma la decisione di merito impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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