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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29094/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n.286/98 per essersi introdotto e trattenuto illegalmente in Italia (fatto del 23/03/2018) senza valido permesso di soggiorno, e condannato a 5.000 euro di ammenda. In cassazione il ricorrente chiedeva l'assoluzione invocando l'esimente dell'esercizio di un diritto: sosteneva di essere in Italia per contrarre matrimonio con Reyna Esperanza Zarzosa Rosales (regolarmente soggiornante) e che il matrimonio fosse imminente. Tale circostanza non era stata dedotta né valutata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo invocato (esimente dell'esercizio di un diritto per matrimonio imminente) non era stato prospettato nel giudizio di merito e non risultava esaminato nella sentenza impugnata; inoltre, sulla base degli elementi disponibili, la circostanza fattuale allegata non sarebbe comunque idonea a configurare l'esimente (il fatto contestato risale al 23/03/2018 mentre il ricorrente documenta una detenzione domiciliare a partire dal 03/10/2020 e il matrimonio è avvenuto solo successivamente, il 20/08/2021). Conseguentemente è stata accolta la richiesta di inammissibilità formulata dalla requisitoria e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n.286/1998

    art. 10-bis d.lgs. n.286/98

    Norma che sanziona l'introduzione e la permanenza illegale sul territorio dello Stato senza valido titolo. La Corte ha dato rilievo alla sussistenza degli elementi materiali del reato così come accertati dal giudice di pace.

  • art. 23 dl. n.137 del 2020

    Norma richiamata in relazione alla requisitoria scritta dell'Avvocato Generale; qui utilizzata per motivare la conclusione scritta dell'accusa davanti alla Corte.

  • art. 37 d.lgs. n.274/2000

    art. 37 d.lgs. n.274/2000

    Richiamato per la natura dell'impugnazione: la decisione del tribunale ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione nel caso di sentenza inappellabile, ai sensi della disciplina sul rito per le violazioni amministrative.

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato congiuntamente all'art. 37 d.lgs. n.274/2000 per spiegare la procedura di trasmissione alla Corte di Cassazione delle sentenze inappellabili ritenute impugnate mediante appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per prevedere la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n.186/2000 (richiamo giurisprudenziale)

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Citata in relazione alla possibilità di infliggere una sanzione in favore della Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute irrituali o colpose.

  • Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 (Galdi), Rv. 270316 (precedente giurisprudenziale)

    Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316

    Principio di diritto secondo cui in Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state oggetto di motivi di gravame o non siano state dedotte nel giudizio di merito, per evitare che in sede di legittimità venga annullato un provvedimento con riferimento a un punto intenzionalmente sottratto al giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso sollevare per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non siano state dedotte e motivate nel giudizio di merito; tali questioni saranno dichiarate inammissibili.
  • L'esimente dell'esercizio di un diritto (es. ingresso o permanenza per motivi di matrimonio) deve essere dedotta e provata nel giudizio di merito; la sola dichiarazione successiva o la prova tardiva non sono sufficienti.
  • Per valutare esimenti o giustificazioni che si fondano su fatti privati (matrimonio, contratto, permessi), occorre che gli elementi siano contemporanei o comunque attinenti temporalmente al fatto contestato; eventi posteriori non sanano automaticamente la condotta precedente.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne al pagamento delle spese processuali e l'applicazione di una somma a titolo di sanzione (Cassa delle ammende) se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa.

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