Cassazione Penale, Sentenza n. 15078/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto negativo di competenza relativo al procedimento n. 10/2025 R.G. per il delitto di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato con metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). La questione era se, ai fini della determinazione del giudice competente per materia, dovesse tener conto della pena massima teorica (45 anni) calcolata sommando le aggravanti contestate, con conseguente competenza della Corte di assise di appello (ritenuta necessaria se la pena supera i 24 anni), oppure se l'art. 4 c.p.p. imponga di considerare solo le aggravanti "ad effetto speciale" (qui l'art. 416-bis.1), con applicazione del limite di 30 anni ex art. 64 c.p. e quindi, dopo la riduzione per il tentativo, di una pena massima di 20 anni che farebbe competere la Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato competente la Corte di appello di Bari. Ha ritenuto che, ai fini della competenza per materia, si debba considerare la pena relativa al reato tentato preso nella sua cornice consumata e tenendo conto soltanto delle circostanze aggravanti "ad effetto speciale" previste dall'art. 4 c.p.p. Pertanto le altre aggravanti comuni non rilevano per la competenza. Applicando l'art. 64 c.p. la pena, pur aumentabile per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, non può superare i 30 anni; su tale misura va poi applicata la riduzione minima di un terzo per il tentativo (art. 56 c.p.), riducendo la misura utile ai fini della competenza a 20 anni. Ne consegue la competenza della Corte di appello di Bari, cui sono trasmessi gli atti.
Norme richiamate
alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti … ad effetto speciale
Per la determinazione della competenza per materia si deve fare riferimento alla pena relativa al reato consumato o tentato e si devono considerare solo le circostanze aggravanti "ad effetto speciale"; le aggravanti comuni, la recidiva e la continuazione non rilevano ai fini della competenza.
Usato come criterio di riferimento iniziale: la Corte di assise d'appello è competente quando il reato è punito con pena superiore a ventiquattro anni; tuttavia la verifica concreta della misura deve seguire le regole di art. 4 c.p.p. e delle disposizioni penali sui limiti di aumento.
Rappresenta, nel caso, la circostanza aggravante "ad effetto speciale" (metodo mafioso) da tenere in conto ai fini del calcolo della cornice edittale ai sensi dell'art. 4 c.p.p.; il suo aumento è però soggetto ai limiti previsti dall'art. 64 c.p.
Stabilisce il limite massimo di trenta anni quando si applica una sola circostanza aggravante; la Corte lo ha interpretato come barriera che impedisce che la pena teorica ecceda i 30 anni anche se l'aggravante speciale aumenterebbe ulteriormente la pena.
Regola la determinazione della pena per il reato tentato: sulla misura risultante deve essere applicata la riduzione prevista per il tentativo (in questo caso la riduzione minima di un terzo), da considerare ai fini della competenza per materia.
Norma che disciplina il caso del concorso di più circostanze aggravanti e i limiti di aumento; la Corte ha ritenuto la richiamata applicazione di tale articolo inconferente perché, ai fini dell'art. 4 c.p.p., non si dovevano considerare le aggravanti comuni.
Anch'esso relativo alla determinazione della pena in presenza di più circostanze; la Corte ha escluso la sua rilevanza nella determinazione della competenza dato il principio di art. 4 c.p.p.
Citato come criterio moderatore in casi particolari; la Corte ha ritenuto non necessario applicarne il criterio moderatore dato che la pena, così determinata per la competenza, non supera i trenta anni.
Massime di principio
- Ai fini della determinazione della competenza per materia va considerata la pena relativa al reato consumato o tentato e si devono tenere in conto soltanto le circostanze aggravanti "ad effetto speciale" previste dall'art. 4 c.p.p.; le aggravanti comuni, la recidiva e la continuazione non rilevano per la competenza.
- Quando è presente una sola aggravante speciale, l'aumento di pena non può eccedere il limite di 30 anni previsto dall'art. 64 c.p.; tale limite va applicato prima di calcolare eventuali riduzioni per il tentativo ai fini della competenza.
- Per i reati tentati va prima individuata la cornice edittale del reato consumato con le aggravanti rilevanti e poi va applicata la riduzione minima prevista per il tentativo (art. 56 c.p.) per determinare la misura da utilizzare ai fini della competenza.
- Le norme che regolano il concorso di più aggravanti (art. 66 e 68 c.p.) non devono essere invocate se, ai sensi dell'art. 4 c.p.p., le aggravanti comuni sono escluse dal calcolo della pena ai fini della competenza.
- In situazioni analoghe occorre procedere per gradi: (1) identificare le aggravanti "ad effetto speciale" rilevanti; (2) calcolare la pena massima applicabile entro il limite di art. 64; (3) applicare la riduzione per il tentativo se contestato; (4) confrontare la misura risultante con le soglie di competenza (es. 24 anni per la Corte di assise d'appello).
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