Cassazione Civile, Ordinanza n. 34192/2025 del 26/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo al pagamento di euro 1.117,98 a titolo di addizionale erariale della tassa automobilistica per l'anno 2015, comprensivo di sanzioni e interessi. Il contribuente originario aveva impugnato l'atto, ma il ricorso era stato respinto in primo grado. In appello, proposto dagli eredi, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva accolto il ricorso del contribuente e, pur dando ragione al contribuente nel merito, aveva compensato le spese di lite per la particolare complessità/oscillazione delle questioni interpretative. Gli eredi hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sola statuizione sulla compensazione delle spese, deducendo: violazione dell'art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.; violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 132 c.p.c. e 92 c.p.c.; motivazione apparente; violazione del criterio della soccombenza. Contestavano, in sostanza, che la compensazione fosse stata disposta senza una motivazione sufficiente e fuori dai casi consentiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente, perché il giudice aveva indicato le ragioni della compensazione con riferimento alla particolarità delle questioni interpretative di diritto. Ha inoltre ritenuto legittima la compensazione delle spese ex art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, nella formulazione applicabile, poiché la controversia riguardava questioni oggettivamente controverse e già decise in modo non uniforme in relazione a diverse annualità, in particolare l'applicabilità dell'esenzione per veicoli ibridi di cui alla normativa regionale, il rilievo dell'anno di immatricolazione, l'utilizzo del veicolo per noleggio con conducente e il rapporto tra addizionale erariale e tassa automobilistica. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Invocato dai ricorrenti per contestare la decisione sulle spese, ma non ritenuto violato dalla Corte di cassazione.
Richiamato come parametro del principio di soccombenza; la Corte ha escluso che nel caso concreto la sua applicazione impedisse la compensazione legittima delle spese.
art. 111 Cost.
La Corte ribadisce che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla motivazione, senza accoglimento.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
Richiamato dai ricorrenti per censurare la compensazione; la Corte ha ritenuto invece applicabile la disciplina speciale tributaria sulle spese.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Consente la compensazione totale o parziale delle spese, oltre che in caso di soccombenza reciproca, anche per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
art. 9, comma 1, lettera f), n. 2, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
Ha novellato l'art. 15 del d.lgs. 546/1992, prevedendo espressamente la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni.
art. 5, comma 14, legge Regione Lazio n. 13/2013
Disposizione regionale richiamata come oggetto della controversia di merito, relativa all'esenzione dalla tassa automobilistica per autovetture ad alimentazione ibrida per i primi tre anni dalla immatricolazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": il vizio sussiste soltanto se la motivazione manca del tutto, è meramente apparente, presenta affermazioni inconciliabili o risulta obiettivamente incomprensibile.
- Non è consentito in cassazione dedurre un mero difetto di sufficienza della motivazione o sollecitare una nuova valutazione del materiale fattuale, quando il giudice di merito abbia comunque espresso le ragioni della decisione.
- In materia di spese del giudizio tributario, la compensazione può essere disposta anche al di fuori della soccombenza reciproca quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, purché esse siano espressamente motivate.
- La nozione di gravi ed eccezionali ragioni può essere integrata dalla obiettiva opinabilità della questione giuridica o dall'esistenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti, soprattutto se tali elementi erano già percepibili al momento dell'introduzione della lite e hanno inciso sulla scelta di agire o resistere.
- La legittimità della compensazione delle spese va valutata con riferimento alle questioni effettivamente decise e alla loro concreta controvertibilità, non a profili meramente astratti o incidentali.
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