Cassazione Penale, Ordinanza n. 38632/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un imputato inizialmente assolto dal Tribunale e poi condannato dalla Corte d'appello, su impugnazione del Pubblico ministero, alla pena di mesi uno e giorni venti di reclusione per minaccia aggravata. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge in relazione all'art. 612 c.p., sostenendo che il reato non fosse configurabile perché i destinatari della minaccia non sarebbero stati individuabili. La difesa ha poi depositato memoria chiedendo la trasmissione alla sezione competente, sul presupposto dell'ammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato il principio per cui, nel delitto di minaccia, il destinatario deve essere individuato o almeno individuabile. Nel caso concreto, la condizione di detenuto domiciliare del ricorrente, soggetto a controlli di polizia, e le espressioni pronunciate nel video rendevano i destinatari identificabili nei pubblici ufficiali incaricati del controllo successivo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La minaccia è configurabile solo se il destinatario della condotta minatoria è individuato o comunque individuabile; nel caso concreto, i destinatari erano individuabili nei pubblici ufficiali preposti ai controlli.
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di minaccia non è necessario che la persona offesa sia nominativamente indicata, ma è sufficiente che sia individuabile in base al contesto oggettivo e alle modalità espressive della condotta.
- La verifica sulla individuabilità del destinatario della minaccia è questione di diritto applicata al concreto accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se la motivazione è congrua e coerente, non sussiste violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura, come violazione di legge, una motivazione che si pone in linea con principi giurisprudenziali consolidati e con il dato normativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le ordinarie conseguenze economiche previste dal codice di rito, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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