Cassazione Penale, Sentenza n. 2637/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma di condanna per concorso in cessione di stupefacenti (reato contestato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990), denunciando violazione di legge (artt. 192 e 533 c.p.p.) e carenza/contraddittorietà della motivazione. La censura riguarda in particolare la qualificazione della sostanza descritta nelle intercettazioni come "droga pesante" (MDMA) sulla base di sigle criptiche quali XD o DS, non essendovi alcun sequestro o altro riscontro oggettivo (cosiddetta "droga parlata"), per cui secondo la difesa non v'è certezza sul tipo di sostanza commerciata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. La motivazione della Cassazione evidenzia che i giudici di merito hanno basato la qualificazione della sostanza sull'"assonanza" tra le sigle usate nelle intercettazioni e la sigla MDMA, argomentazione ritenuta insufficiente. In presenza di "droga parlata" e in assenza di riscontri oggettivi, la qualificazione della tipologia di stupefacente richiede motivazione rigorosa e un grado di certezza elevato; qui tale onere non è stato assolto.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che incrimina la cessione di sostanze stupefacenti; nel caso ha rilevanza la distinzione tra sostanze "pesanti" e "leggere" ai fini delle conseguenze sanzionatorie, ma la Corte ha ritenuto che la qualificazione come MDMA non fosse adeguatamente provata.
Codice di procedura penale, art. 192
Articolo sul valore probatorio e sulla valutazione delle dichiarazioni captate: la Corte ricorda che le intercettazioni prive di riscontri oggettivi ("droga parlata") devono essere valutate con particolare attenzione e rigore e che, se esistono più ipotesi ricostruttive, la scelta che porta alla condanna deve fondarsi su elementi idonei a superare ogni ragionevole dubbio.
Codice di procedura penale, art. 533
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; dalla lettura della sentenza emerge che la Cassazione ha ritenuto effettivamente carente e insufficiente la motivazione dei giudici di merito sulla qualificazione della sostanza.
Massime di principio
- Quando la prova si fonda esclusivamente su intercettazioni verbali ("droga parlata") senza sequestro né altri riscontri oggettivi, il giudice deve motivare con rigore assoluto la qualificazione della sostanza e la scelta tra possibili ipotesi, offrendo elementi di fatto non meramente congetturali.
- L'uso di sigle, codici o assonanze linguistico-terminologiche nelle conversazioni non è di per sé sufficiente a identificare in modo certo il tipo di stupefacente (e quindi la sua rilevanza sanzionatoria); occorrono riscontri esteriori (sequestri, analisi chimiche, riscontri sui destinatari, flussi finanziari, riscontri temporali/operativi).
- In presenza di più ricostruzioni plausibili, la scelta che conduce alla condanna richiede un grado di credibilità tale da escludere le alternative ragionevoli: altrimenti la sentenza va annullata per insufficiente motivazione e per violazione del principio di diritto penale in dubbio favorevole all'imputato.
- La distinzione tra "droga pesante" e "droga leggera" produce diverse conseguenze sanzionatorie; pertanto l'accertamento della tipologia di sostanza è elemento essenziale e non sostituibile con deduzioni indiziarie fragili.
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