Cassazione Civile, Ordinanza n. 09302/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una fornitura di energia elettrica. Il tribunale aveva accolto l’opposizione del debitore e revocato il decreto; la cessionaria del credito aveva proposto appello e la corte territoriale, ritenendo tardiva e quindi inutilizzabile la documentazione prodotta nel corso delle operazioni peritali, aveva parzialmente riformato la decisione condannando il debitore a pagare una somma inferiore. In cassazione il debitore ha dedotto, con tre motivi, la violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie e sull’attività del CTU, sostenendo che la documentazione prodotta durante la consulenza contabile fosse necessaria per l’accertamento e potesse essere acquisita, che la corte d’appello avesse errato nel non considerare il pagamento documentato e nell’escludere l’eccezione di pagamento, e che fossero state mal regolate le spese di lite e di consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che i documenti relativi alla fattura, alla nota di credito e al bonifico di pagamento attenevano a fatti principali posti a fondamento della difesa e, come tali, avrebbero dovuto essere prodotti nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.; la CTU non può riaprire i termini per prove documentali che servono a dimostrare i fatti costitutivi o estintivi della pretesa. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna alle spese in base al criterio della soccombenza e non censurabile la ripartizione delle spese di consulenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è invocato per lamentare l’omesso esame di un documento allegato alla relazione tecnica.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa decadenza o alla sua rimessione in termini; la Corte non accoglie la censura.
richiamato dalla ricorrente in tema di nullità sanabile della consulenza tecnica e delle relative eccezioni.
la Corte ribadisce che i documenti che provano fatti principali devono essere prodotti nei termini preclusivi previsti dalla norma; la CTU non può riaprire tali termini.
richiamato tra le norme sulle operazioni peritali e i poteri del CTU.
richiamato in tema di consulenza tecnica e acquisizione documentale.
richiamato tra le norme sulla consulenza tecnica d’ufficio.
richiamato tra le norme processuali invocate dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla CTU.
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente in chiave di diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazione nel rispetto delle preclusioni processuali.
art. 6 CEDU
invocato dalla ricorrente quale parametro del giusto processo; la Corte non lo ritiene compromesso dall’applicazione delle preclusioni.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo all’eccezione di pagamento e all’inadempimento.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo all’eccezione di pagamento.
richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la Corte valorizza la mancata tempestiva produzione dei documenti a sostegno del pagamento.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sull’eccezione di pagamento.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul pagamento e sull’omessa pronuncia.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni istruttorie.
richiamato nel motivo sulle spese, applicato secondo il criterio della soccombenza.
richiamato nel motivo sulle spese di lite e di CTU.
richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese processuali.
richiamato dalla ricorrente in riferimento agli interessi sulle spese di lite.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio, anche se contabile, non può essere utilizzata per aggirare le preclusioni istruttorie: i documenti che provano fatti principali della domanda o dell’eccezione devono essere prodotti nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
- L’acquisizione di documenti nel corso delle operazioni peritali è ammissibile solo se non serve a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda o delle eccezioni; se invece tali fatti sono in contestazione, la tardiva produzione è inutilizzabile.
- La parte che intende opporre il pagamento o altro fatto estintivo del credito deve allegare e produrre tempestivamente la documentazione idonea, senza poter confidare sul successivo intervento del CTU per colmare le proprie decadenze probatorie.
- La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza; la ripartizione delle spese di CTU è censurabile solo se risulta contra legem o priva di base logica, non per il solo fatto che il giudice abbia ridotto l’importo originariamente richiesto.
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