Cassazione Penale, Sentenza n. 21011/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Unicredit impugnava il decreto del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo conseguente alla confisca di un immobile riconducibile al proposto Sansone Salvatore. La banca chiedeva l'ammissione del credito garantito da ipoteca, derivante da un mutuo concesso nel 2008 al fratello e alla madre del proposto per l'acquisto dell'immobile poi sottoposto a misura ablativa. Il ricorso articolava tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 e carenza di motivazione sulla presunta strumentalità del credito all'attività illecita; (2) vizio nella valutazione del merito creditizio e nella considerazione dell'affidamento sulla documentazione prodotta dai mutuatari; (3) mancata valutazione della buona fede dell'istituto, posto che il mutuo era concesso a terzi familiari non gravati da accertata attività illecita e che la banca aveva svolto gli accertamenti di prassi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo legittimo l'uso della presunzione semplice di strumentalità quando il credito è stato erogato in costanza di pericolosità del proposto; tuttavia ha accolto i motivi relativi alla insufficiente motivazione del Tribunale circa l'esclusione della buona fede e dell'incolpevole affidamento della banca. La Corte ha evidenziato che, nell'ipotesi di erogazione a terzi legati al proposto, il giudice deve motivare specificamente perché la banca avrebbe dovuto percepire l'interposizione o la strumentalità e come eventuali carenze istruttorie abbiano reso evidente la consapevolezza o la colpevolezza. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (codice delle leggi antimafia) - art. 52 comma 1 lett. b)
La norma consente di escludere l'ammissione del credito se è strumentale alle attività illecite del proposto o al reimpiego del loro frutto; la Corte afferma che la strumentalità ha carattere oggettivo e può essere suffragata da una presunzione semplice quando il credito è erogato in costanza di pericolosità sociale del ricevente.
d.lgs. n. 159/2011 - art. 52 comma 3
Deve essere tenuto conto, nella verifica della buona fede e dell'incolpevole affidamento, delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali, del tipo di attività svolta dal creditore e degli obblighi di diligenza precontrattuale; sono parametri obbligatori ma non esclusivi.
d.lgs. n. 159/2011 - art. 59 (comma 6 e comma 9 richiamati)
Disciplina le opposizioni allo stato passivo nel procedimento di prevenzione; il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi del comma 9, per i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
codice di procedura penale - art. 606 c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione applicabili al decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo secondo la giurisprudenza citata; la Corte ricorda che tutti i vizi di cui all'art.606 sono deducibili nel ricorso avverso tali decreti.
Massime di principio
- Se un credito garantito da ipoteca è stato erogato dopo che la pericolosità del proposto si era già manifestata, il giudice può legittimamente presumere, in via semplice, la strumentalità del finanziamento alla dissimulazione di risorse illecite.
- La mera circostanza che il mutuo sia formalmente destinato all'acquisto di un immobile o all'estinzione di un precedente mutuo non esclude di per sé la strumentalità: conta il nesso effettivo con le attività illecite o il reimpiego del loro frutto.
- Quando il finanziamento è concesso a terzi (es. familiari) collegati al proposto, il giudice deve motivare in modo più puntuale perché la banca avrebbe dovuto rendersi conto dell'interposizione o della strumentalità; non è sufficiente una conclusione apodittica basata solo sulla pericolosità del proposto.
- La valutazione della buona fede del creditore non può essere esclusa soltanto per carenze istruttorie ordinarie: occorre dimostrare che la negligenza concreta abbia impedito di percepire il nesso di strumentalità o che sussistano elementi idonei a rivelare consapevolezza o collusione.
- Se la pericolosità del proposto era ancora 'occulta' al momento dell'erogazione (apparenza di liceità), non può essere automaticamente imputata alla banca la consapevolezza della strumentalità del credito.
- In sede di nuovo giudizio il Tribunale dovrà valutare non solo l'oggettivo nesso di strumentalità ma anche gli elementi prodotti dalla banca a prova della buona fede e dell'incolpevole affidamento, motivando specificamente l'impatto di eventuali carenze istruttorie sulla percezione della strumentalità.
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