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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18716/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 14/09/2022 di convalida del sequestro preventivo (decreto PM dell'8/09/2022) relativo al reato di truffa (art. 640 e 640-quater c.p.), deducendo: carenza e apparente assenza di motivazione sul fumus commissi delicti; mancata ponderazione dell'annullamento, per decorso termini, dell'ordinanza applicativa della misura personale da parte del Tribunale del Riesame; insufficiente motivazione circa l'impossibilita' di procedere alla confisca diretta del profitto del reato (presunta dispersione dell'individualità storica del profitto); erronea quantificazione del profitto confiscabile e mancata indicazione dei parametri di ripartizione tra i correi, sostenendo che DI BARI non avrebbe conseguito profitto personale e che il sequestro eccederebbe l'effettivo vantaggio patrimoniale risultante dal reato.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dal ricorso per saltum (art. 325 c.p.p.) e perché le censure attengono in larga parte al merito e alla valutazione delle risultanze investigative e non a violazioni di legge radicali. La motivazione del giudice di merito è ritenuta adeguata, coerente e fondata anche per relationem sull'ordinanza originaria annullata solo per vizi formali; la revoca della misura personale non comporta automaticamente la caducazione delle misure reali; il giudice può sequestrare per equivalente anche nei confronti di ciascun concorrente l'intera entità del profitto quando non sia possibile individuare la consistenza originaria del provento illecito. È condannato il ricorrente alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Limita il ricorso per saltum alle ipotesi di violazioni di legge tali da dimostrare vizi radicali: non consente il sindacato di valutazioni di merito o apprezzamenti delle prove e della congruità della motivazione che non siano nullità giuridiche evidenti.

  • art. 309, comma 10 c.p.p.

    Rilevato come norma che disciplina i termini per il deposito della richiesta di riesame; il mancato rispetto del termine ha reso inefficace (per vizi formali) la precedente ordinanza applicativa della misura personale.

  • art. 273 c.p.p.

    Principio secondo cui le condizioni per le misure cautelari personali non sono estendibili alle misure cautelari reali; i parametri di legittimazione sono differenti e il giudice del sequestro non valuta i gravi indizi di colpevolezza come nelle misure personali.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma sul profitto confiscabile: la Corte ribadisce che, ove non sia possibile individuare e recuperare il profitto nella sua consistenza originaria, la confisca per equivalente può colpire beni dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato.

  • art. 640 e art. 640-quater c.p.

    Reati contestati (truffa e sue aggravanti) che costituiscono il fatto presupposto del sequestro preventivo; la decisione sulla sussistenza definitiva dei reati non è stata rimessa in discussione nel ricorso per saltum, che ha natura limitata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento; la Corte ha altresì irrogato una somma equitativa (euro 3.000) a titolo di ammenda per la determinazione colposa della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per saltum (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per violazioni di legge che configurino vizi radicali; le contestazioni di merito o la mera divergenza valutativa non sono ammesse.
  • La convalida di un sequestro preventivo può essere motivata per relationem richiamando una precedente ordinanza annullata solo per vizi formali: l'annullamento per termini non invalida necessariamente i presupposti di fatto che giustificano il sequestro.
  • La revoca o l'annullamento di una misura cautelare personale per carenza di gravità indiziaria non comporta automaticamente la caducazione delle misure cautelari reali, che perseguono esigenze e diritti diversi.
  • Quando non è possibile individuare il profitto illecito nella sua consistenza originaria, la confisca per equivalente può essere estesa a beni di ciascun concorrente anche per l'intera entità del profitto, senza necessità di ripartire la quota tra i correi.
  • Le doglianze relative a quantificazione del profitto, alla corrispondenza tra somme sequestrate e vantaggio effettivamente conseguito, o alla ripartizione tra concorrenti sono, di regola, questioni di merito valutabili in sede di merito e non idonee a fondare il ricorso per saltum.
  • Chi propone ricorso rischia condanne alle spese e, se la causa di inammissibilità è ritenuta colposa, sanzioni economiche (ammende); pertanto valutare attentamente l'ammissibilità formale prima di proporre impugnazioni immediate.

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