Sentenza del 30/10/2018 n. 27556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento per l'anno 2004, relativo al recupero di IRAP, IRPEG e IVA. L'Amministrazione contestava operazioni soggettivamente inesistenti riferite all'acquisto di autovetture, l'indebita deduzione di costi, lo scoperto del conto cassa e l'indeducibilità delle spese di immatricolazione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR per ultrapetizione in relazione al regime IVA del margine, insufficiente motivazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti, omessa motivazione sullo scoperto di cassa e motivazione apparente sulle spese di immatricolazione. La contribuente ha proposto ricorso incidentale per l'omessa pronuncia sui costi dei passaggi di proprietà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente. Ha rilevato che la CTR aveva esaminato il regime IVA del margine senza che tale questione fosse stata contestata nell'avviso di accertamento, violando l'art. 112 c.p.c.; aveva motivato in modo insufficiente sulla possibile partecipazione o conoscibilità della frode relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti; aveva omesso di motivare sulla ripresa per scoperto di cassa; e aveva utilizzato una motivazione apparente sulle spese di immatricolazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame dei profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il pertinente motivo di appello non era stato trascritto né allegato.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
Il giudice non può decidere su questioni non dedotte dalle parti o estranee all'oggetto dell'accertamento. La CTR ha violato tale principio esaminando l'applicazione del regime IVA del margine, non contestata nell'avviso.
Consente di denunciare in Cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, inclusi la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa motivazione richiesta dalla legge processuale.
Riguarda il vizio di motivazione su fatti controversi e decisivi, applicato dalla Corte all'insufficiente motivazione sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulle spese di immatricolazione.
Disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA. In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione può essere negata quando il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza esigibile, di partecipare a un'evasione.
È stato richiamato dall'Agenzia con riferimento al soggetto tenuto all'assolvimento dell'IVA e alla detrazione dell'imposta relativa a fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo cedente.
Direttiva 77/388/CEE, art. 17
È stata invocata in relazione ai presupposti del diritto alla detrazione IVA; la Corte ha precisato che l'IVA versata a un soggetto privo del titolo alla rivalsa non è, in linea di principio, detraibile.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a)
La disposizione non consente la detrazione dell'IVA quando l'imposta è stata versata a un soggetto che non era legittimato a effettuare la cessione né obbligato al pagamento dell'imposta.
Impone il requisito di autosufficienza del ricorso per Cassazione. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato inammissibile perché non riportava né allegava il motivo di appello rilevante.
Richiede che la sentenza tributaria contenga una motivazione adeguata. La mancanza di motivazione sullo scoperto di cassa ha determinato la nullità della decisione.
Massime di principio
- Il giudice tributario deve limitarsi alle contestazioni contenute nell'atto impositivo e alle domande effettivamente proposte: non può introdurre d'ufficio un tema autonomo non contestato dall'Amministrazione.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione non deve necessariamente provare un accordo fraudolento espresso tra le parti. Deve dimostrare, anche tramite presunzioni, la non operatività del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità secondo la diligenza esigibile, della frode da parte del cessionario.
- Elementi quali prezzi sistematicamente inferiori al mercato, pagamenti anticipati destinati a finanziare il fornitore, intermediazione anomala e assenza di effettiva attività commerciale del soggetto fatturante possono costituire indizi rilevanti di una cartiera.
- Il contribuente che intende conservare la detrazione IVA deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore economico accorto; la mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente.
- Una sentenza tributaria deve spiegare concretamente il percorso logico seguito dal giudice. Formule generiche come il richiamo alla "notoria prassi commerciale", prive di riferimenti ai fatti specifici, possono integrare motivazione apparente o insufficiente.
- In Cassazione, i motivi devono essere autosufficienti: occorre trascrivere o allegare gli atti e i passaggi processuali indispensabili per consentire alla Corte di verificare la censura.
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