Cassazione Penale, Ordinanza n. 21233/2026 del 09/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra plurimi reati già oggetto di sentenze di condanna, chiedendo l'unificazione ex art. 81, comma secondo, c.p. I fatti richiamati nella decisione riguardano una sequenza di condotte commesse tra il 2008 e il 2021, tra loro eterogenee per modalità, contesto e bene giuridico inciso: evasione, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, furto e violazioni delle prescrizioni imposte da una misura di prevenzione, in luoghi diversi. Il giudice dell'esecuzione aveva escluso il medesimo disegno criminoso valorizzando la distanza temporale fra i fatti, l'eterogeneità delle condotte e l'assenza di elementi sintomatici di una preventiva ideazione unitaria. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una errata valutazione del compendio probatorio e sosteneva che la propria condizione di tossicodipendenza e le conclusioni di una perizia psichiatrica dovessero invece consentire di ravvisare la continuazione e la dipendenza dei reati da un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che, per quanto articolate in termini giuridici o motivazionali, fossero manifestamente infondate o generiche. In particolare, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione sulla mancanza di un unico disegno criminoso: il lungo arco temporale tra i fatti, la diversità delle condotte e dei contesti, l'eterogeneità dei beni giuridici protetti e l'assenza di indici concreti di programmazione unitaria escludevano il vincolo della continuazione. È stata inoltre ritenuta non decisiva la tossicodipendenza, che può rilevare solo se collegata a reati a essa dipendenti e in presenza delle ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza; del pari, la perizia psichiatrica richiamata non risultava idonea a superare gli ostacoli logicamente valorizzati dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso; la sua configurabilità può essere esclusa quando la distanza temporale, la diversità delle condotte, dei luoghi e dei beni giuridici offesi non consentano di inferire una preventiva programmazione unitaria.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per legittimare la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
È richiamato nel prosieguo del provvedimento per l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione.
Massime di principio
- In tema di continuazione, il giudice può legittimamente negare l'unicità del disegno criminoso quando i fatti siano distanziati nel tempo, si presentino diversi per modalità esecutive, si riferiscano a luoghi differenti e offendano beni giuridici eterogenei, in assenza di concreti indici di programmazione sin dall'inizio anche dei reati successivi.
- La mera condizione di tossicodipendenza non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione: essa può assumere rilievo solo se i reati risultino effettivamente collegati e dipendenti da tale stato e se ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza.
- La perizia o altra valutazione psichica non impone automaticamente il riconoscimento della continuazione se non emerge un puntuale nesso tra la condizione accertata e ciascuna delle violazioni da unificare, né può superare, da sola, un quadro cronologico e fattuale incompatibile con un disegno criminoso unitario.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito del materiale probatorio, quando la motivazione dell'ordinanza impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
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