Cassazione Penale, Ordinanza n. 32204/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, ritenendo che la censura non sviluppasse una reale critica alla motivazione della sentenza impugnata ma reiterasse le difese già svolte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata esclusione della causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale prevista dall'art. 393-bis c.p. Il ricorso, secondo la Corte di cassazione, si limitava però a riproporre gli argomenti già esaminati in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte rese dal giudice di merito.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della condanna confermata in appello per resistenza a pubblico ufficiale.
Norma richiamata unitamente all'art. 585 c.p. per il delitto di lesioni personali contestato e confermato.
Norma richiamata in relazione alla fattispecie di lesioni aggravate oggetto della condanna confermata.
Norma invocata dalla difesa come causa di giustificazione della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, ma ritenuta non utilmente censurata in cassazione per genericità del motivo.
Base del regime conseguente all'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle difese già svolte in appello integra genericità e determina inammissibilità.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 393-bis c.p. non è sufficiente se non si spiega in modo puntuale perché la motivazione di merito sarebbe viziata nella valutazione degli atti arbitrari e della reazione dell'agente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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