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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29554/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il procedimento riguardava un presunto sistema illecito realizzato in un reparto ospedaliero pubblico: secondo l'imputazione, il direttore del reparto, il vicedirettore e uno specializzando avrebbero attestato falsamente nelle cartelle cliniche e nelle schede di dimissione ospedaliera la sussistenza dei presupposti per il rimborso di ricoveri e prestazioni, così da mascherare interventi a finalità estetiche come prestazioni terapeutiche eseguibili in regime pubblico. La Corte d'appello aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni capi di falso e aveva confermato la condanna per i capi m) e p), rideterminando la pena. I ricorrenti hanno impugnato solo la conferma di questi ultimi capi, chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, e in subordine per prescrizione. Hanno dedotto: 1) vizi di legge e motivazione sul giudizio di responsabilità, contestando la ritenuta falsità degli atti, la congruità delle prestazioni, la conoscenza da parte dei vertici ospedalieri, e la posizione del direttore e dello specializzando; 2) illegittimità della contestazione suppletiva dell'aggravante della natura fidefacente dell'atto, perché effettuata quando la prescrizione sarebbe già maturata e, per uno degli imputati, senza notifica del verbale; 3) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quanto alla individuazione del profitto; 4) ulteriori censure di merito sulla diagnosi e sulla procedura chirurgica. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla tardività della contestazione aggravata, escludendo la maturazione della prescrizione alla data dell'udienza di contestazione; ha inoltre qualificato come nullità a regime intermedio, e comunque tardivamente dedotta, l'omessa notifica del verbale all'imputato assente. Quanto al merito, ha dichiarato inammissibili le censure perché generiche, meramente reiterative o confutative del merito, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo congruo sulla falsità delle attestazioni e sulle responsabilità individuali. Ha anche ribadito la qualifica pubblicistica del medico specializzando e l'irrilevanza della censura sul profitto rispetto al reato di falso. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali, a euro 3.000 per la Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto non fondate o comunque non deducibili le questioni sulla prescrizione e sulla contestazione dell'aggravante, ha considerato tardiva e non decisiva l'eccezione di nullità per omessa notifica del verbale di contestazione suppletiva, e ha giudicato inammissibili per genericità e merito le censure contro l'affermazione di responsabilità. È stata quindi confermata la condanna per i capi residui di falso, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 476, comma 2, c.p.

    La contestazione dell'aggravante di natura fidefacente dell'atto era legittima perché, alla data dell'udienza di contestazione, la prescrizione non era ancora maturata; l'aggravante comporta l'applicazione del termine più lungo di prescrizione per effetto speciale.

  • art. 520 c.p.p.

    L'omessa notifica all'imputato assente del verbale di udienza contenente la contestazione suppletiva integra una nullità a regime intermedio, funzionale al contraddittorio e al diritto di difesa, non una nullità assoluta.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La lesione del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica del verbale di contestazione suppletiva ricade nel regime delle nullità intermedie.

  • art. 180 c.p.p.

    La nullità derivante dall'omessa notifica del verbale di contestazione suppletiva deve essere eccepita nei termini di legge, altrimenti è sanata.

  • art. 179 c.p.p.

    La nullità assoluta è prevista solo per l'omessa citazione dell'imputato, non per la diversa ipotesi della mancata notifica del verbale di contestazione suppletiva.

  • art. 159 c.p.

    Ai fini del computo della prescrizione devono considerarsi le sospensioni del termine disposte per impedimento del difensore nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 519 c.p.p.

    La difesa ha richiamato la disciplina dei diritti dell'imputato in caso di modifica dell'imputazione; la Corte ha rilevato che la nullità dedotta non riguardava l'impossibilità di esercizio di tali diritti e comunque era tardiva.

  • art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Il contratto di formazione medica specialistica è stipulato con l'università e con la regione e definisce il quadro del rapporto formativo del medico specializzando.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    Il medico specializzando partecipa guidatamente alle attività dell'unità operativa e assume gradualmente compiti assistenziali con autonomia vincolata alle direttive del tutore.

Massime di principio

  • La contestazione di un'aggravante in dibattimento è legittima se, al momento della contestazione, il termine di prescrizione del reato non è ancora maturato, computando tutte le sospensioni legalmente rilevanti del termine.
  • L'omessa notifica all'imputato assente del verbale contenente una contestazione suppletiva non integra nullità assoluta, ma nullità a regime intermedio, perché non incide sulla vocatio in iudicium; di conseguenza deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si sana.
  • La verifica della prescrizione va compiuta considerando tutte le sospensioni del termine, comprese quelle per impedimento del difensore, per richiesta delle parti o per rinvii conseguenti all'emergenza sanitaria, estese a tutti i coimputati nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
  • In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre le medesime doglianze di merito già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La scheda di dimissione ospedaliera, inserita nella cartella clinica e funzionale alla corretta applicazione dei DRG, ha natura di atto pubblico; la falsità delle attestazioni in essa contenute può integrare il reato di falso ideologico in atto pubblico.
  • Il medico specializzando, in ragione del rapporto di formazione e delle mansioni assistenziali svolte in struttura pubblica, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale ai fini dei reati contro la fede pubblica.
  • In un giudizio per falso ideologico, la censura relativa al profitto è irrilevante se il profitto non costituisce elemento del reato contestato o del titolo di condanna specificamente scrutinato.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoNullità processuale

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