Cassazione Civile, Ordinanza n. 11619/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i motivi di impugnazione. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con distrazione a favore del difensore, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. Ha escluso sia l'applicazione della sanzione ex art. 380-bis c.p.c. sia la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa sulla base di un assegno bancario. Il debitore esecutato ha proposto opposizione sostenendo che il titolo azionato fosse stato alterato e che fosse stato consegnato soltanto in garanzia, contestando quindi il diritto del creditore di procedere in executivis. Dopo la sospensione dell'esecuzione, il giudizio di merito è stato definito dal Tribunale con rigetto dell'opposizione. In cassazione il soccombente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato un vizio originario del ricorso: nelle opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi vi è litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato; tuttavia nel ricorso non era indicato il terzo pignorato, dato non ricavabile neppure dalla sentenza impugnata o dagli atti esaminati dalla Corte. Tale omissione rendeva impossibile verificare l'integrità del contraddittorio e comportava l'inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'esatta indicazione dei litisconsorti necessari
il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene l'esatta indicazione dei soggetti che devono partecipare al giudizio per integrare il contraddittorio, quando la loro presenza sia necessaria nelle opposizioni esecutive.
nelle opposizioni esecutive all'espropriazione presso terzi ricorre litisconsorzio necessario tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
l'integrazione del contraddittorio presuppone comunque che i litisconsorti necessari siano identificabili; non può supplirsi a un'omissione assoluta del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la Corte, anche denunciandosi nullità del procedimento, può esaminare direttamente gli atti per verificare il vizio processuale, ma ciò non sana la mancanza di indicazione del litisconsorte necessario nel ricorso.
non opera il meccanismo sanzionatorio richiamato nella fattispecie in mancanza di richiesta di decisione da parte dell'opponente.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
disciplina il deposito dell'ordinanza all'esito dell'adunanza camerale.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
nel caso concreto non sono stati ravvisati i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
individua il contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative all'espropriazione presso terzi sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.
- Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico tutti i litisconsorti necessari; la loro omissione integra un vizio di contenuto-forma che comporta inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- La verifica dell'integrità del contraddittorio non può essere rimessa a ricostruzioni estranee al ricorso quando l'identità dei litisconsorti non sia ricavabile con certezza.
- Nei giudizi di legittimità in materia esecutiva, l'assenza dell'indicazione del terzo pignorato non è sanabile mediante il semplice richiamo all'art. 331 c.p.c., se il soggetto non è identificabile dal ricorso o dagli atti richiamati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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