Cassazione Penale, Ordinanza n. 00279/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione aggravata ex art. 629, comma 2, c.p. Sosteneva, in sostanza, l'erroneità della motivazione sulla responsabilità penale, contestando la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Dalla decisione emerge che l'addebito riguardava un episodio in cui l'imputato, secondo la sentenza impugnata, aveva svolto il ruolo di "palo" mentre un correo, all'interno dell'abitazione della persona offesa, faceva uso di violenza fisica per costringere la vittima a pagare dei lavori edili; inoltre, l'imputato si sarebbe mosso sul retro per impedire l'intervento della badante della vittima e quindi la cessazione dell'azione violenta. La censura di legittimità mirava dunque a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura degli elementi di fatto, operazione ritenuta non consentita in sede di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, preclusa al giudice di legittimità, e ha considerato la motivazione della sentenza di merito immune da vizi logici e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre preso atto del tardivo deposito delle conclusioni della parte civile, escludendo la possibilità di liquidarne la parcella per difetto di rituale contraddittorio in cassazione.
Norme richiamate
richiamato come base normativa del reato di estorsione aggravata contestato all'imputato.
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
non citato espressamente nel testo, quindi non inserito.
non citato espressamente nel testo, quindi non inserito.
non citato espressamente nel testo, quindi non inserito.
non citato espressamente nel testo, quindi non inserito.
la Corte lo utilizza come riferimento per qualificare il fatto come estorsione aggravata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rilettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione alternativi rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione coerente, logica e giuridicamente corretta sulla responsabilità, la censura che si limiti a contrapporre una lettura diversa dei fatti è inammissibile.
- La partecipazione al reato può essere desunta anche dalla ripartizione dei ruoli tra correi, ove la condotta dell'imputato risulti funzionale alla consumazione dell'azione criminosa e alla sua protezione esterna.
- Nel concorso di persone, il ruolo di "palo" integra un contributo causalmente rilevante quando si inserisce in un piano unitario volto a garantire l'esecuzione del fatto e a impedire interventi impeditivi o interruttivi.
- Il mancato tempestivo deposito delle conclusioni della parte civile in cassazione impedisce la formazione del contraddittorio sul relativo tema e preclude la liquidazione delle spese o della parcella irritualmente depositata.
Come è indicizzato
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