Cassazione Civile, Ordinanza n. 00472/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissaria acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 10/02/1981 con cui una parte riconosceva di avere ricevuto dall'altra una somma in contanti per l'acquisto di un appartamento destinato ad abitazione familiare e si impegnava a trasferirle, a semplice richiesta, la metà indivisa dell'immobile. La controparte, dopo aver convenuto in giudizio l'intestatario formale dell'immobile, chiedeva sentenza ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento della quota del 50%. Il convenuto resistiva chiedendo la declaratoria di nullità, annullabilità o risoluzione della scrittura, eccependo poi la prescrizione del diritto di ottenere il trasferimento e formulando anche domande riconvenzionali di restituzione di prestiti e di esecuzione in forma specifica di altro preliminare relativo a un box auto. In appello, il convenuto otteneva il rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. per prescrizione. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 327 e 112 c.p.c., sostenendo che l'appello avversario fosse tardivo perché la prima sentenza del Tribunale era sostanzialmente definitiva sulla domanda ex art. 2932 c.c.; con il secondo denunciava violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 e 2944 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso sia la rilevanza interruttiva della prescrizione delle prove orali e dei riconoscimenti del diritto da parte del convenuto, sia la possibilità di valorizzare d'ufficio tali elementi come eccezione in senso lato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la qualificazione della prima pronuncia come sentenza non definitiva sulla base del principio di apparenza: il Tribunale aveva espressamente qualificato la decisione come non definitiva, aveva disposto la prosecuzione del giudizio e aveva rinviato la regolazione integrale delle spese alla sentenza definitiva. È invece stato accolto il secondo motivo: la Corte ha affermato che l'interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti, e che il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. non richiede formule sacramentali, potendo emergere anche da prova testimoniale. Ne consegue che la Corte d'appello aveva errato nel non considerare le risultanze istruttorie e nel ritenere necessaria una specifica allegazione tempestiva degli atti interruttivi. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente la pronuncia costitutiva sostitutiva del contratto preliminare o dell'obbligo di trasferire un diritto reale, nella specie invocata per ottenere il trasferimento della metà indivisa dell'immobile.
richiamato come base dell'eccezione di prescrizione del diritto al trasferimento immobiliare.
il riconoscimento del diritto da parte del debitore è idoneo a interrompere la prescrizione e può risultare anche da comportamenti o dichiarazioni univoche, non necessariamente da formule speciali.
invocato per sostenere la tardività dell'appello rispetto alla prima sentenza; la Corte lo ritiene non violato perché la prima decisione era non definitiva.
richiamato nei motivi di ricorso, ma il ricorso viene accolto sul tema della rilevabilità e valutazione dell'interruzione della prescrizione.
richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle allegazioni istruttorie da parte del giudice di merito.
richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e la mancata considerazione della prova testimoniale.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la Corte sottolinea che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio se i fatti risultano dagli atti.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio comunicata alle parti.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
richiamato con riferimento alla memoria istruttoria in cui erano state dedotte prove orali.
richiamato per l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella fase di trattazione.
richiamato con riferimento alla dichiarata tardività della domanda di divisione proposta dall'attrice nel primo grado.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, la qualificazione di una sentenza come non definitiva deve essere valutata secondo il principio dell'apparenza, attribuendo rilievo agli indici formali desumibili dal provvedimento, quali l'espressa qualificazione del giudice, la prosecuzione del giudizio e il rinvio della liquidazione delle spese alla decisione successiva.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione non è eccezione in senso stretto, ma eccezione in senso lato: può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice e non richiede una specifica e tempestiva allegazione di parte, purché i fatti siano desumibili da elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
- Il riconoscimento del diritto, idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., non richiede formule sacramentali; è sufficiente un comportamento o una dichiarazione univoca incompatibile con la volontà di negare quel diritto.
- Quando la prova testimoniale è ammissibile sul tema del riconoscimento del diritto o dell'atto interruttivo, il giudice di merito deve valutarne specificamente il contenuto ai fini della prescrizione, senza limitarsi a escluderne la rilevanza per la sola qualificazione formale della domanda o delle difese.
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