Cassazione Penale, Sentenza n. 44333/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la liquidazione dell'equa riparazione per l'ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative e non (custodia in carcere e arresti domiciliari) eseguite nel 2013 in relazione a indagini per associazione e turbativa d'asta. Essi erano stati poi assolti con sentenza irrevocabile del 16/05/2019 (irrevocabile 16/10/2019). La Corte territoriale aveva negato l'indennizzo ritenendo che gli interessati avessero dato causa, con colpa grave, alla loro sottoposizione a misura cautelare, per la ripetuta partecipazione di imprese riconducibili allo stesso gruppo familiare alle medesime gare e per dichiarazioni rese in interrogatorio di garanzia ritenute mendaci e idonee a ingenerare la falsa apparenza di un accordo associativo.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi: ha confermato che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e che, valutando ex ante il quadro indiziario emerso, sussisteva colpa grave degli odierni ricorrenti ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto gravemente colposo il comportamento consistente nella contestuale partecipazione di più imprese del medesimo gruppo familiare alle stesse gare, gestite di fatto da un unico centro, nonché le dichiarazioni rese in interrogatorio che negavano consultazione tra loro e che il giudizio di merito ha confermato essere inattendibili. Conseguentemente è stato escluso il diritto all'equa riparazione, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Consente la negazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione se l'imputato ha dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale
Ha modificato l'art. 314: l'esercizio della facoltà di non rispondere (art. 64, comma 3, lett. b) non incide sul diritto alla riparazione, ma la riforma non esclude la rilevanza del mendacio quando questo abbia avuto ruolo causale nella determinazione o nel permanere del quadro indiziario
Riconosce la facoltà di non rispondere dell'imputato; l'esercizio di tale facoltà in sé non può pregiudicare il diritto all'indennizzo, ma menzogne possono rilevare
Regola le condizioni per l'applicazione di misure cautelari: la Corte territoriale ha richiamato che condizioni di punibilità e pena massima incidono sulla legittimità della custodia cautelare applicata in relazione a taluni capi
Norma sulla turbativa d'asta; la Corte ha ricordato il rilievo della modificazione della pena massima operata dalla legge n.136/2010 nel valutare la legittimità di alcune misure cautelari originarie
Norma sull'associazione a delinquere; richiamata come reato contestato in primo grado e utile a ricostruire il quadro indiziario che ha giustificato le misure cautelari
Aumentò la pena edittale per l'art. 353 cod. pen.; la Corte ha tenuto conto della normativa previgente al fatto nel valutare la legittimità di alcune misure cautelari
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente provare che l'imputato abbia dato o concorso a dar causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave, valutando ex ante il quadro indiziario
- La ripetuta partecipazione di imprese riconducibili a un unico centro decisionale alle stesse gare può costituire, per grave negligenza o imprudenza, causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo se tale condotta era idonea a creare la falsa apparenza di un'associazione illecita
- Le dichiarazioni mendaci rese dall'indagato in fase di interrogatorio di garanzia possono incidere sul diritto all'indennizzo se è accertabile che abbiano concorso a ingenerare o a mantenere il quadro indiziario che ha determinato la misura cautelare
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato per negare l'indennizzo, ma l'uso del mendacio rimane rilevante quando abbia efficacia causale sul provvedimento cautelare
- Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori e motivare ex ante la propria valutazione, anche quando il processo di merito si sia concluso con assoluzione
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