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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37643/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto in sede di riassunzione dopo la cassazione con rinvio. La CTR aveva ritenuto che, in quella sede, il contribuente avesse introdotto per la prima volta ulteriori profili di doglianza rispetto a quelli dedotti in primo grado, in cui si era contestata la mancata allegazione del PVC all'atto impositivo di ripresa a tassazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ex art. 360 n. 4 c.p.c., il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio aveva erroneamente qualificato come nuove, e quindi inammissibili, mere argomentazioni difensive o ulteriori profili di censura, mentre il thema decidendum di primo grado comprendeva già anche la contestazione sulla carenza di motivazione in ordine ai costi considerati nella ripresa a tassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che, nel processo tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive o ulteriori profili logici di critica della pretesa già dedotta. Esaminando direttamente il fatto processuale, ha accertato che in primo grado erano stati già prospettati due profili di doglianza: la mancata allegazione del PVC e la carenza di motivazione sui costi posti a base della ripresa. Ne ha tratto la conseguenza che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla CTR era erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La censura è stata proposta per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha affermato di essere giudice del fatto processuale e di poter verificare direttamente l'erronea qualificazione dell'atto come contenente domande nuove.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive o i diversi profili logici di contestazione della pretesa già introdotta.

  • art. 345 c.p.c.

    È richiamato in relazione al divieto di domande nuove e nuove eccezioni in appello, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse introduzione di una domanda nuova.

  • Cass. V, n. 15730/2020

    Richiamata per il principio secondo cui è inammissibile la domanda nuova in appello quando muta la causa petendi introducendo un diverso titolo giuridico fondato su fatti costitutivi non prospettati in primo grado.

  • Cass. V, n. 2413/2021

    Richiamata per il principio secondo cui non costituiscono domande nuove le ulteriori argomentazioni difensive di motivi già dedotti, poiché le difese della parte non equivalgono a eccezioni in senso stretto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello colpisce solo le eccezioni in senso tecnico, non le semplici argomentazioni difensive o le precisazioni di motivi già dedotti in primo grado.
  • Non integra domanda nuova, in sede di gravame, l'articolazione di ulteriori profili logici o giuridici a sostegno della medesima contestazione già introdotta, purché non muti il fatto costitutivo della pretesa azionata o il tema sostanziale del giudizio.
  • Quando il ricorso per cassazione è dedotto per nullità processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare se il giudice di merito abbia erroneamente qualificato come nuove doglianze che erano già ricomprese nel thema decidendum originario.
  • La modifica della causa petendi in appello si ha solo se vengono introdotti presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettati prima, tali da alterare l'oggetto sostanziale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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