Cassazione Penale, Ordinanza n. 20207/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in secondo grado alla pena di mesi otto di reclusione per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in lieve entità, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha dedotto violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione del giudice di merito sulla personalizzazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti, ritenendo la sanzione troppo severa rispetto al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare il trattamento punitivo e la valutazione di merito, sorrette però da motivazione sufficiente e non illogica, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive. In particolare, il giudice d'appello aveva già spiegato in modo congruo perché non potessero essere concesse le attenuanti generiche e perché la pena, pari a sei mesi sopra il minimo edittale e senza pena pecuniaria, fosse equa ai sensi dell'art. 133 c.p., valorizzando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato, la quantità di stupefacente sequestrata e il numero delle dosi rinvenute nella sua disponibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come norma incriminatrice del reato di detenzione di stupefacente in lieve entità contestato all'imputato
richiamato quale parametro per giudicare l'equità della pena in relazione alle modalità del fatto e agli elementi concreti della vicenda
evocato implicitamente dal riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge, si risolvano nella mera contestazione della valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, quando la motivazione del giudice di appello sia congrua, non illogica e abbia affrontato le deduzioni difensive.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione coerente, dell'assenza di elementi positivamente apprezzabili in favore dell'imputato.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; non è invece sufficiente la mera richiesta di una diversa valutazione della gravità del fatto o della misura della pena.
- Ai fini della commisurazione della pena, possono essere valorizzati il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità dell'imputato, quali indici della gravità concreta del fatto.
Come è indicizzato
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