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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15535/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità relativo a un terreno sito nel Comune di Senigallia, il collegio dei tecnici aveva determinato un’indennità complessiva in favore della proprietaria, comprensiva dell’indennizzo per l’area ablata e dei danni residui al fondo. La corte d’appello, all’esito di CTU, aveva rideterminato il valore venale del bene, aggiungendo una ulteriore indennità per la diminuzione di valore e per la minore utilizzabilità del fondo, e aveva riconosciuto anche l’indennità di occupazione d’urgenza, computandola sino alla corresponsione dell’indennità di esproprio, individuata nel deposito presso la Cassa depositi e prestiti. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 20, 22 bis, 26 e 50 del D.P.R. 327/2001, sostenendo: (i) che l’indennità di occupazione d’urgenza dovesse cessare con il decreto di esproprio, momento del trasferimento della proprietà; (ii) in subordine, che comunque nel caso concreto il deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti fosse avvenuto già alla data del decreto di esproprio, con conseguente erroneità del computo effettuato dalla corte territoriale. La resistente ha difeso la decisione impugnata e chiesto il rigetto del ricorso, resistendo altresì alla domanda riconvenzionale di corresponsione diretta delle somme indennitarie e chiedendo accessori e rivalutazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura principale: ha interpretato l’art. 22 bis, comma 5, D.P.R. 327/2001 nel senso che l’indennità di occupazione d’urgenza va calcolata fino alla data di corresponsione dell’indennità di espropriazione, e non fino al mero decreto di esproprio, richiamando anche il precedente Cass. n. 32415/2019. Quanto alla doglianza sul momento del deposito presso la Cassa depositi e prestiti, la Corte l’ha dichiarata inammissibile perché volta a una rivalutazione di merito dei fatti relativi al deposito, già considerati dal giudice territoriale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21 D.P.R. 327/2001

    nomina del collegio dei tecnici

    richiamato come base procedimentale per la determinazione tecnica dell’indennità di esproprio.

  • art. 22 bis D.P.R. 327/2001

    l’indennità di occupazione d’urgenza è dovuta per il periodo tra immissione in possesso e corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo della cessione volontaria; il dies ad quem è la corresponsione, non il solo decreto di esproprio.

  • art. 26 D.P.R. 327/2001

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di determinazione e deposito dell’indennità.

  • art. 50 D.P.R. 327/2001

    richiamato quale criterio di computo dell’indennità di occupazione d’urgenza.

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato quale rito seguito per l’impugnazione/determinazione giudiziale dell’indennità davanti alla corte d’appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fonte dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’indennità di occupazione d’urgenza copre il periodo di indisponibilità del bene e si arresta alla corresponsione dell’indennità di espropriazione, non già alla sola emissione del decreto di esproprio.
  • Il dies ad quem dell’indennità di occupazione d’urgenza va individuato in base al dato letterale dell’art. 22 bis, comma 5, D.P.R. 327/2001, che collega la cessazione del pregiudizio alla corresponsione dell’indennità o del corrispettivo della cessione volontaria.
  • Le censure che mirano a contestare il concreto momento del deposito dell’indennità presso la Cassa depositi e prestiti, quando il giudice di merito abbia già valutato la circostanza, integrano contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione se sollecitano una nuova valutazione dei fatti.
  • Quando la decisione impugnata abbia correttamente applicato la disciplina del deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti e ne abbia tratto le conseguenze sul computo delle somme dovute, la doglianza sulla modalità di pagamento non incide sulla regola di diritto e non consente la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzata
RamiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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