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Ordinanza

Ordinanza n. 257/2026 - Venezia, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 3 dicembre 2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato presentata dalla società ricorrente in favore del lavoratore straniero Vreto Valdet;

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il diniego era fondato su una motivazione plurima e autonoma: nell’asseverazione non erano stati indicati tutti i lavoratori per i quali erano state richieste e ottenute quote, anche con riferimento a precedenti decreti flussi, né il numero complessivo delle richieste presentate; inoltre, l’ambito provinciale di operatività dell’asseveratore non comprendeva la provincia interessata, ma un’altra provincia. In sede cautelare la società ha dedotto, tra l’altro, disparità di trattamento, richiamando il precedente rilascio di dieci nulla osta e l’avvenuta assunzione e ingresso in Italia di diversi lavoratori; ha sostenuto che l’asseveratore fosse autorizzato a operare anche nella provincia interessata; ha infine affermato genericamente di possedere capacità economica sufficiente e di essere in regola con i contributi previdenziali, sulla base dei dati fiscali e INPS. L’amministrazione ha replicato che anche le precedenti istanze relative ai dieci nulla osta presentavano le medesime problematiche documentali ed erano pertanto in preavviso di revoca.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha rilevato che il diniego è un atto plurimotivato, fondato su motivi ostativi autonomi, e che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti per superare la valutazione negativa. La censura di disparità di trattamento non è risultata persuasiva, poiché l’amministrazione ha chiarito che i precedenti nulla osta presentavano le stesse criticità documentali e sarebbero stati oggetto di preavviso di revoca. La società non ha prodotto la comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che avrebbe dimostrato l’abilitazione dell’asseveratore a operare nella provincia interessata. Quanto alla capacità economica e alla regolarità contributiva, la deduzione è stata ritenuta generica e comunque non idonea a contestare lo specifico rilievo relativo all’omessa indicazione, nell’asseverazione, di tutti i lavoratori e del numero complessivo delle richieste. È stata quindi negata la sospensione dell’efficacia del diniego, con condanna della società al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata rigettata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivi autonomi e ciascuno è idoneo, singolarmente, a sorreggerne il dispositivo, la tutela cautelare non può essere concessa se il ricorrente non dimostra l’illegittimità o il superamento di tutti i motivi ostativi rilevanti.
  • La censura di disparità di trattamento non è idonea a fondare la sospensione cautelare quando i precedenti provvedimenti favorevoli dell’amministrazione risultano affetti dalle medesime criticità documentali e sono a loro volta sottoposti a procedimento di revoca.
  • La parte che invoca un’autorizzazione o un’abilitazione territoriale dell’asseveratore deve fornire la relativa documentazione; una mera allegazione non documentata non è sufficiente per dimostrare il fumus boni iuris.
  • La contestazione generica della capacità economica o della regolarità contributiva non supera uno specifico motivo ostativo concernente l’incompletezza dell’asseverazione, quando non viene contestata puntualmente l’omessa indicazione dei dati e dei lavoratori richiesti dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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