Cassazione Penale, Sentenza n. 21085/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva assolto per il reato previsto dall'art. 485 c.p. e dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 646 c.p., con conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile. L'unico motivo dedotto era la nullità della decisione in relazione alla sussistenza del delitto di appropriazione indebita: si contestava che la Corte di appello non avrebbe verificato l'effettivo lucro illecito in capo all'imputato né il corrispondente danno patrimoniale per la persona offesa. Si sosteneva che la scelta del carrozziere e del consulente fosse autonoma e precedente all'intervento dell'imputato, che quest'ultimo si sarebbe limitato ad annotare tali scelte senza gestire i rapporti economici, che gli assegni circolari (equiparati al contante) non avrebbero impedito alla parte offesa di percepire le somme e che l'unico importo ricavato dall'imputato sarebbe stato il compenso professionale conseguente a una transazione con la compagnia assicuratrice e con il consenso della parte offesa. In subordine, si chiedeva annullamento con rinvio o declaratoria di carenza di legittimazione della parte civile per presunta integrale percezione del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'operazione motivazionale della Corte di appello, che aveva svolto un accertamento incidentale completo nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, e aveva individuato l'appropriazione indebita nell'interversione del possesso delle somme provenienti dall'assegno circolare intestato alla persona offesa, consegnato e incassato dal carrozziere con firma falsificata del delegante. La Corte ha valorizzato la falsità del mandato (accertata anche con perizia grafologica), l'ignoranza della parte civile all'atto dell'azione civile in suo nome, la gestione della provvista in assenza di valido mandato e la destinazione violata delle somme come elementi idonei a integrare il dolo specifico finalizzato all'ingiusto profitto e il danno patrimoniale. Il ricorso, che proponeva una diversa valutazione delle prove e una rivalutazione del merito, non è stato accolto perché ciò non è consentito in sede di legittimità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori).
Norme richiamate
La norma sull'appropriazione indebita è stata interpretata nel senso che anche il denaro, pur essendo fungibile, può formare oggetto del reato qualora sia consegnato con vincolo di destinazione o obbligo di custodia e venga impiegato in modo incompatibile con tale vincolo; la Corte ha ravvisato tale violazione nella destinazione degli assegni circolari incassati da terzi con firma falsificata.
La norma è citata come titolo di altro capo d'imputazione rispetto a quello principale; la sentenza di appello aveva assolto per il reato previsto da tale articolo.
Deliberazione Corte Costituzionale n. 182/2021
Corte Cost. n. 182 del 2021
Richiamata come criterio per la statuizione delle responsabilità civili dopo l'estinzione del reato per prescrizione: il giudice, pur dichiarando estinto il reato, deve comunque valutare i presupposti per l'assoluzione rispetto alla responsabilità civile e può confermare le statuizioni civili se ha svolto un accertamento incidentale completo.
Applicato per la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in relazione ai profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice, in presenza di parte civile, di compiere un accertamento incidentale completo dei fatti quando si decide sulle statuizioni civili; quindi l'estinzione non comporta automaticamente la caduta delle pretese risarcitorie.
- Il denaro e gli assegni, pur essendo fungibili, possono costituire oggetto di appropriazione indebita se sono consegnati con vincolo di destinazione o obbligo di custodia e poi utilizzati in modo incompatibile con tale vincolo.
- La circostanza che somme a favore della persona offesa siano state incassate da terzi (es. carrozziere) e che il mandato di incasso sia risultato falsificato costituisce indizio forte di interversione del possesso e può dimostrare il dolo specifico finalizzato all'ingiusto profitto.
- La mera contestazione delle valutazioni di fatto operate dal giudice di merito non è idonea a fondare il ricorso per cassazione; è necessario che emergano vizi di motivazione manifesti o violazioni di diritto.
- In presenza di gestione della provvista senza valido mandato e in violazione della destinazione delle somme, è possibile accertare sia la responsabilità penale (se persistono gli elementi soggettivi) sia la responsabilità civile dell'autore o dei concorrenti, anche se il reato principale è estinto per prescrizione.
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