Cassazione Penale, Sentenza n. 32772/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi degli artt. 666, comma 2 e 678 c.p.p., dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. La decisione impugnata si fondava sul presunto mancato decorso del termine di tre anni previsto dall'art. 58‑quater Ord. pen. a seguito della revoca di una precedente misura alternativa (semilibertà). Il ricorrente ha invece dedotto che la semilibertà non è stata revocata ma "cessata per motivi oggettivi" (pervenuta cessazione della disponibilità lavorativa), come risultante dal provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Venezia del 30/10/2024, e che dunque non operava il divieto triennale; ha chiesto che venisse compiuta la normale istruttoria e fissata l'udienza collegiale per valutare la richiesta di misure alternative.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che il Tribunale di Sorveglianza di Venezia non ha disposto la revoca della semilibertà ma ha dichiarato la "cessazione per motivi oggettivi della misura" (per mancanza della disponibilità lavorativa). Di conseguenza l'art. 58‑quater Ord. pen. (divieto triennale in caso di revoca) non era applicabile. La Corte ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma, ordinando che venga svolta l'istruttoria sulle istanze del ricorrente e non che si dichiari l'istanza manifestamente infondata senza esame nel merito.
Norme richiamate
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa... stabilendo, al comma 3, che, in tale caso, il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato emesso il provvedimento di revoca
La norma opera solo quando vi è un provvedimento di revoca motivato da trasgressioni tali da compromettere il rapporto fiduciario; non si applica quando la misura è cessata per motivi oggettivi (es. venir meno della disponibilità lavorativa).
Riferimento normativo alla disciplina delle misure alternative; utilizzato per distinguere i casi in cui è prevista la revoca e le relative conseguenze.
Citato in relazione ai casi di revoca di misure alternative; la Corte considera i commi richiamati per delimitare l'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 58‑quater.
Richiamato nel contesto dei presupposti di revoca delle misure alternative; la Corte distingue tra revoca e cessazione oggettiva ai fini dell'applicabilità del divieto triennale.
art. 51 Ord. pen., primo comma
Richiamato come normativa correlata alle ipotesi in cui la revoca può essere disposta; utile a interpretare il perimetro del divieto.
art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che consente al presidente di dichiarare inammissibile l'istanza se manifestamente infondata; la Corte ha ritenuto che qui non sussistessero i presupposti per la declaratoria di manifesta infondatezza poiché andava verificata l'erronea qualificazione della cessazione come revoca.
Richiamato in riferimento al procedimento di competenza del Tribunale di Sorveglianza; inserito tra i riferimenti processuali relativi all'istruttoria e alla declaratoria di inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente (violazione di legge e illogicità/contraddittorietà della motivazione); la Corte ha accolto tale censura rilevando errore di applicazione della legge e carenze motivazionali.
Massime di principio
- Il divieto triennale previsto dall'art. 58‑quater Ord. pen. si applica solo se c'è un provvedimento formale di revoca della misura alternativa fondato su comportamenti che compromettono il rapporto fiduciario; la mera cessazione oggettiva della misura (es. perdita del lavoro che rende impossibile la semilibertà) non attiva il divieto.
- Se la difesa documenta che la precedente misura è cessata per cause oggettive e non per revoca, il Tribunale non può dichiarare immediatamente l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666 c.p.p., ma deve compiere l'istruttoria e, se necessario, fissare l'udienza collegiale per valutare le condizioni per la misura alternativa.
- La corretta qualificazione giuridica del provvedimento precedente (revoca vs cessazione) è decisiva: le parti devono produrre e il giudice deve valutare i provvedimenti precedenti e la relativa motivazione per stabilire l'applicabilità di divieti come quello di art. 58‑quater.
- In fase di impugnazione, segnalare chiaramente e documentare la distinzione tra "revoca" e "cessazione per motivi oggettivi" è strategico per evitare che il giudice applichi automaticamente divieti temporanei senza esaminare il merito dell'istanza.
- Quando il giudice dichiara inammissibile un'istanza senza entrare nel merito, è possibile impugnare per violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione, chiedendo annullamento e rinvio per nuova istruttoria.
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