Cassazione Civile, Ordinanza n. 17614/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta da un comune avverso una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di un contributo dovuto per le spese di manutenzione e ricostruzione della rete stradale di un comprensorio. In primo grado il tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario; in appello, invece, la corte territoriale ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha regolato le spese ponendole a carico del consorzio. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente negato la possibilità di compensare le spese di entrambi i gradi di merito. Secondo il ricorrente, la questione era connotata da novità o comunque da un mutamento della giurisprudenza di merito; inoltre il richiamo alla precedente Cass. n. 26972/2009 sarebbe stato inconferente, riguardando una fattispecie diversa da quella relativa alla ripartizione di giurisdizione sulle controversie concernenti il mancato pagamento di cartelle esattoriali per contributi obbligatori dovuti ex lege al comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse un vizio deducibile in sede di legittimità in materia di spese processuali, poiché il sindacato della Corte è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte ha inoltre ribadito che è la scelta di compensare le spese a richiedere specifica motivazione, non la decisione di non procedere alla compensazione, neppure parziale. Conseguentemente, il consorzio ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore del comune, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Norme richiamate
disciplina la compensazione delle spese processuali; la Corte ribadisce che la mancata compensazione non necessita di autonoma e specifica motivazione, mentre la compensazione sì.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è la norma invocata per denunciare la violazione di legge in cassazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di spese processuali, il sindacato di legittimità è ammesso solo se il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza, ponendo le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
- La compensazione delle spese costituisce eccezione al principio di soccombenza e richiede specifica motivazione; al contrario, la decisione di non compensare le spese, in tutto o in parte, non richiede una particolare giustificazione oltre quella implicita nella soccombenza.
- Una censura che si limiti a contestare la mancata compensazione delle spese, senza dedurre una concreta violazione del principio di soccombenza, è inammissibile in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, devono essere poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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