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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27618/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte d'appello, nel riformare la pena inflitta in primo grado, ha applicato in modo errato la diminuzione prevista per la scelta del rito (riduzione per il rito abbreviato o analogo), utilizzando una percentuale inferiore a quella prevista (inferiore a un terzo), con conseguente determinazione finale della pena in tre anni di reclusione invece che in due anni e otto mesi.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente fissato la pena base in anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 45.000 di multa (discostandosi leggermente dal minimo edittale a causa dell'ingente quantitativo di sostanza) e che, applicata la diminuzione prevista per la scelta del rito, la pena finale di tre anni di reclusione ed euro 30.000 di multa risultasse corretta. Un mero refuso nel testo della motivazione, dove in un passaggio era indicata la pena base di anni quattro (anziché anni quattro e mesi sei), non ha inficiato il calcolo complessivo che è risultato coerente e congruamente motivato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, commi 1 e 4

    art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che configura e sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti destinata alla cessione: riconosciuta la responsabilità per detenzione ai fini di spaccio (hashish). La Corte ha confermato che il fatto rientra nella fattispecie di cui a questa norma.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80, comma 2

    art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    Aggravante per l'ingente quantità: la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante prevista per l'ingente quantitativo di sostanza, giustificando il discostamento verso una pena base superiore al minimo edittale.

  • codice di procedura penale, art. 619 c.p.p.

    Norma citata dal Pubblico Ministero nella richiesta di annullamento; in sentenza è riportato l'orientamento del PM che aveva chiesto l'annullamento con applicazione dell'art. 619 c.p.p. (provvedimento cautelare o annullamento per vizio di motivazione). La Corte però ha rigettato il ricorso.

  • norma relativa alla diminuzione per la scelta del rito (rito abbreviato o simili)

    La Corte ha applicato la diminuente prevista per la scelta del rito al complesso della pena base determinata in quattro anni e sei mesi; il ricorrente contestava una applicazione insufficiente della percentuale di sconto (sostanzialmente inferiore a un terzo), ma la Corte di legittimità ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla Corte territoriale.

Massime di principio

  • Un mero refuso formale nella motivazione non invalida la determinazione della pena se il resto della motivazione e i calcoli mostrano in modo chiaro e coerente quale sia stata la pena base effettivamente presa a riferimento e come sia stata applicata la diminuzione.
  • Il giudice d'appello può rivedere la pena base disattendendo la scelta del giudice di primo grado quando ritiene eccessiva la combinazione tra riconoscimento di circostanze attenuanti e l'assunzione della pena al massimo edittale; la motivazione deve spiegare il nuovo punto di partenza e i criteri adottati (es. gravità, quantitativo di stupefacente).
  • La diminuzione prevista per la scelta del rito (es. rito abbreviato) va calcolata sulla pena base effettivamente determinata dalla Corte; contestazioni sul calcolo devono dimostrare che la percentuale applicata non corrisponde alla diminuzione prevista dalla legge.
  • In presenza di circostanze attenuanti generiche in posizione di equivalenza con aggravanti, il giudice non può limitarsi ad assumere automaticamente il massimo edittale come pena base: la coerenza tra valutazione delle circostanze e scelta della pena base è essenziale e deve emergere dalla motivazione.
  • La parte che impugna la determinazione della pena deve indicare con precisione l'errore di calcolo o di applicazione della norma e dimostrare l'effettivo scostamento numerico; altrimenti la Corte di legittimità tende a ritenere infondato il ricorso se la motivazione complessiva è chiara.

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