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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36331/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza dell’aprile 2026, ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale disposto con precedente ordinanza dell’8 febbraio 2023, poiché il condannato, durante l’esecuzione della misura, aveva commesso maltrattamenti in danno della moglie e della figlia. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto che il Tribunale non aveva considerato che, per il medesimo episodio, il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto il fatto non grave e applicato l’allontanamento dalla casa familiare; che i fatti erano ancora sub iudice e non potevano quindi essere dati per accertati; e che l’ordinanza non aveva valutato il periodo di affidamento trascorso senza rilievi. Con il secondo motivo ha censurato la decorrenza della revoca dall’inizio dell’espiazione, deducendo l’assenza di motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha chiarito che la valutazione cautelare del giudice procedente, diretta al pericolo di reiterazione del reato, è diversa da quella del Tribunale di sorveglianza, che riguarda l’incompatibilità della condotta con la prosecuzione dell’affidamento; inoltre, il vizio di contraddittorietà della motivazione rileva se interno al provvedimento impugnato, non per il contrasto con una decisione di altra autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza può valutare incidentalmente fatti commessi durante l’esecuzione della misura anche se il relativo procedimento penale è ancora pendente. È stata inoltre ritenuta presente una valutazione complessiva della condotta: l’ordinanza menzionava una diffida del 18 luglio 2024, una denuncia del 12 giugno 2025 per truffa e una denuncia del 6 febbraio 2026 per possesso ingiustificato di grimaldelli, oltre agli episodi di maltrattamento. Infine, la revoca con decorrenza dall’inizio dell’espiazione è stata reputata adeguatamente giustificata dalla pluralità delle violazioni e dalla reiterazione delle condotte maltrattanti, considerate indicative della mancata adesione al percorso di recupero e del fallimento della misura sin dall’inizio.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.p.

    il primo valuta il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 cod. proc. pen.) mentre il secondo l’incompatibilità del comportamento tenuto con la prosecuzione della prova (art. 47, comma 11, ord. pen.).

    La valutazione cautelare prevista dall’art. 274 c.p.p. ha oggetto e finalità diversi dalla valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla compatibilità della condotta con la prosecuzione dell’affidamento.

  • art. 47, comma 11, ord. pen.

    il primo valuta il pericolo di reiterazione del reato (art. 274 cod. proc. pen.) mentre il secondo l’incompatibilità del comportamento tenuto con la prosecuzione della prova (art. 47, comma 11, ord. pen.).

    Ai fini della revoca dell’affidamento, il Tribunale di sorveglianza valuta se il comportamento tenuto durante la misura sia incompatibile con la prosecuzione della prova, secondo un giudizio distinto da quello cautelare.

  • art. 606 c.p.p.

    la contraddittorietà rilevante agli effetti del vizio di motivazione di cui all’art. 606 cod. proc. pen. è soltanto quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034), e non quella che può derivare dal contrasto con provvedimenti di altra autorità giudiziaria.

    La contraddittorietà della motivazione deducibile in cassazione deve emergere all’interno del provvedimento impugnato; non è sufficiente il contrasto con una decisione emessa da un’altra autorità giudiziaria.

  • art. 47 ord. pen.

    Il Tribunale di sorveglianza ha un potere di valutazione incidentale del fatto commesso in corso di espiazione, per cui la revoca della misura alternativa come può essere determinata da un fatto non costituente reato su cui non vi sarà mai un accertamento giudiziario, può essere determinata anche da un fatto integrante reato ancora sub iudice.

    Nell’esercizio del controllo continuativo sull’esecuzione della misura, il Tribunale di sorveglianza può valutare incidentalmente il fatto commesso durante l’affidamento, anche quando esso integri un reato il cui accertamento penale sia ancora pendente.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi nei casi in cui ciò è imposto dalla legge.

Massime di principio

  • La valutazione svolta dal giudice in sede cautelare sul pericolo di reiterazione del reato è distinta da quella del Tribunale di sorveglianza sulla compatibilità del comportamento con la prosecuzione dell’affidamento in prova; l’esito della prima non vincola la seconda.
  • Il vizio di contraddittorietà della motivazione deducibile in cassazione deve essere interno al provvedimento impugnato e non può fondarsi sul contrasto con provvedimenti emessi da un’altra autorità giudiziaria.
  • Nel controllo continuativo sull’esecuzione dell’affidamento in prova, il Tribunale di sorveglianza può valutare incidentalmente fatti commessi durante la misura anche se costituiscono reato e sono ancora sub iudice.
  • La revoca dell’affidamento non consegue automaticamente alla violazione della legge penale o delle prescrizioni: il giudice deve valutare e motivare se, nel caso concreto, la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della prova, considerando la condotta complessiva del condannato.
  • Nel determinare la pena ancora da espiare dopo una valutazione negativa dell’esito dell’affidamento, il Tribunale di sorveglianza deve considerare la durata delle limitazioni subite e la condotta tenuta durante la misura. La reiterazione delle violazioni può giustificare la decorrenza della revoca dall’inizio dell’espiazione quando consenta di individuare oggettivamente il fallimento della prova sin dall’inizio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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