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Ordinanza

Ordinanza n. 694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva deciso la controversia relativa al procedimento di riconoscimento del titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (richiedente titolo)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia esecutiva. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguardava un’istanza di riconoscimento e la relativa attività istruttoria. Il Ministero, dopo un prolungato periodo di inerzia, aveva assegnato al richiedente, mediante comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, un termine di soli dieci giorni per integrare la documentazione, senza possibilità di proroga. L’appellante ha quindi contestato la sentenza di primo grado chiedendone la sospensione, ma il testo non specifica ulteriori motivi d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione della sentenza appellata per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto inadeguato il termine di dieci giorni assegnato al richiedente per produrre documenti e informazioni a sostegno dell’istanza, soprattutto perché il termine era stato concesso dopo una lunga inerzia dell’amministrazione ed era privo di possibilità di proroga. Tale modalità procedimentale aveva concretamente impedito l’acquisizione, nella fase istruttoria, degli elementi richiesti. Il Collegio ha quindi escluso la sussistenza dei presupposti cautelari previsti dall’art. 98 c.p.a. e ha condannato il Ministero, soccombente nella fase cautelare, al pagamento in favore dell’appellato di € 3.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    termine di soli dieci giorni, del tutto inadeguato per integrare la documentazione a supporto dell’istanza di riconoscimento, senza possibilità di proroga

    La comunicazione dei motivi ostativi deve consentire al privato un termine concretamente adeguato per presentare osservazioni e integrare gli elementi istruttori; un termine di dieci giorni, concesso dopo una prolungata inerzia amministrativa e senza proroga, può risultare inadeguato e compromettere l’effettività della partecipazione procedimentale.

  • art. 98 c.p.a.

    insussistenza dei presupposti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 104/2010

    La sospensione cautelare della sentenza appellata richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, incluso il fumus boni iuris; la domanda è respinta quando, secondo la cognizione sommaria propria della fase cautelare, l’appello non presenta plausibile fondatezza.

Massime di principio

  • Il termine assegnato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere concretamente adeguato alla complessità della documentazione e delle informazioni richieste; la sua astratta durata non è sufficiente quando, per effetto dell’inerzia precedente dell’amministrazione e dell’assenza di proroga, il privato non possa effettivamente partecipare al procedimento.
  • La prolungata inerzia dell’amministrazione non può essere seguita dall’imposizione al privato di un termine eccessivamente breve per integrare la documentazione istruttoria, qualora ciò renda meramente apparente il contraddittorio procedimentale.
  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza presuppone un appello assistito da fumus boni iuris; la misura deve essere negata quando la condotta procedimentale censurata in primo grado appare, a una valutazione sommaria, lesiva dell’effettività della partecipazione del privato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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