Cassazione Penale, Ordinanza n. 08960/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania resa per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo vizio di motivazione in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Dalla decisione impugnata emerge però che egli aveva concordato la pena con il Procuratore generale ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con applicazione delle attenuanti generiche, e aveva contestualmente rinunciato agli altri motivi di appello. La censura mirava dunque a contestare la congruità della pena concordata nonostante la precedente adesione al concordato in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando la sentenza di appello è pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata quale base del reato oggetto del giudizio; il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma aggravatrice richiamata quale base del reato contestato; il testo non ne sviluppa ulteriormente il contenuto.
Disciplina il concordato in appello; una volta intervenuto l'accordo sulla pena e la rinuncia agli altri motivi, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto al concordato.
La Corte richiama il principio secondo cui non è deducibile, nel ricorso contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso una sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto a vizi inerenti alla validità del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione giudiziale.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato in sede di concordato, poiché tali questioni esulano dall'oggetto del sindacato di legittimità.
- Non può essere dedotta in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. sulle cause di proscioglimento, salvo che la questione si colleghi ai limiti propri del concordato.
- Quando il ricorso è inammissibile, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende consegue quale effetto processuale della declaratoria di inammissibilità.
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