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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00735/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani per la violazione dell'art. 75, comma 2, del d.lgs. 159/2011, con pena di otto mesi di reclusione. Nel ricorso si è sostenuto, in sostanza, che il termine per impugnare dovesse decorrere dalla notificazione della sentenza al difensore avvenuta il 23/11/2023; da ciò si faceva discendere la tempestività dell'impugnazione. La Corte di cassazione ha invece rilevato che la sentenza di appello era stata pronunciata il 21/10/2022 con motivazione riservata a novanta giorni e depositata il 13/01/2023, sicché il termine di 45 giorni per il ricorso ex art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p. era scaduto il 05/03/2023. Poiché il ricorso era stato presentato oltre tale termine, è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha affermato che, nel caso di sentenza con motivazione riservata depositata nei termini di legge, il termine per ricorrere decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione e non dalla successiva notificazione al difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la condotta contestata.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il termine per proporre ricorso per cassazione è di 45 giorni.

  • art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Quando la motivazione è depositata nei termini, la decorrenza del termine per impugnare si calcola dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della motivazione, non dalla notificazione successiva della sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la sentenza di appello è depositata entro il termine di motivazione riservata, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza di quel termine e non da una successiva notificazione al difensore.
  • L'erronea individuazione del dies a quo del termine di impugnazione non consente di sanare la tardività del ricorso: l'impugnazione proposta oltre il termine legale è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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