Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04233/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 27/04/2023, deducendo un unico motivo: ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e ha sostenuto una diversa qualificazione giuridica del fatto, invocando la figura della tentata rapina impropria. La difesa aveva già prospettato tale tesi in appello, ma la Corte territoriale l'aveva respinta. Secondo la ricostruzione richiamata nell'ordinanza, i giudici di merito avevano ritenuto che la sequenza dei fatti - iniziale violenza fisica nei confronti di una persona, poi richiesta di denaro e minaccia di lesioni a un'altra - integrasse una tentata rapina, perché le condotte erano dirette alla sottrazione del bene; la censura difensiva, fondata sulla mancata sottrazione del bene mobile, è stata reputata inconferente rispetto alla qualificazione già motivatamente esclusa di tentata rapina impropria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello nel qualificare i fatti come tentata rapina, osservando che le condotte violente e minacciose erano finalizzate alla sottrazione del bene, in coerenza con il capo di imputazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    La Corte, pur senza richiamarlo espressamente nel testo con numerazione, applica la nozione di rapina/tentata rapina per affermare che la violenza o minaccia finalizzata alla sottrazione del bene integra il delitto anche quando la sottrazione non si perfeziona.

  • art. 56 c.p.

    La qualificazione del fatto come tentata rapina presuppone che gli atti siano univocamente diretti alla commissione del delitto senza che la sottrazione si sia consumata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di rapina, la mancata consumazione della sottrazione non esclude la configurabilità del tentativo quando la sequenza di violenza o minaccia sia chiaramente diretta all'apprensione del bene.
  • La qualificazione giuridica del fatto deve essere valutata sulla base dell'intera dinamica complessiva e della finalizzazione delle condotte, non isolando un singolo segmento fattuale come la sola mancata sottrazione del bene.
  • Il motivo di ricorso che ripropone in cassazione una diversa qualificazione già esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito è inammissibile quando si risolve in una censura manifestamente infondata sulla ricostruzione del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.