Cassazione Civile, Ordinanza n. 10762/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Una società in liquidazione aveva citato una banca chiedendo la condanna al pagamento di euro 81.113,92 oltre accessori, quale corrispettivo per forniture di merci e servizi eseguite in favore della convenuta. In primo e in secondo grado la domanda era stata respinta: la Corte d'appello, pur riconoscendo la legittimazione attiva dell'attrice, aveva ritenuto provato che la banca avesse già pagato somme addirittura superiori a quelle richieste, valorizzando la contiguità temporale tra prestazioni e pagamenti e il complessivo importo versato. La società ricorrente principale ha proposto un unico motivo per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto dimostrato l'avvenuto pagamento del credito. Ha contestato che i pagamenti documentati dalla banca si riferissero al credito azionato, osservando che essi sarebbero stati eseguiti su conti correnti che essa aveva negato di intrattenere, e che i documenti prodotti dalla controparte sarebbero mere schermate contabili prive di efficacia probatoria, denunciando così anche un travisamento della prova. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta vizi della motivazione/violazione di norme processuali nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe ritenuto provate le prestazioni alla base della pretesa creditoria. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, rilevando innanzitutto che il motivo non indicava specificamente le norme asseritamente violate, in violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione. Ha inoltre affermato che la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, poiché la scelta e la valutazione delle prove sono riservate al giudice di merito. Ha poi ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi, basata sul duplice rilievo della contiguità temporale tra prestazioni e pagamenti e del fatto che l'importo complessivamente versato fosse superiore a quello richiesto. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inefficace, perché subordinato all'eventuale accoglimento del principale, che invece è stato dichiarato inammissibile; in ogni caso, la Corte ne ha osservato l'inammissibilità per le stesse ragioni, trattandosi anch'esso di critica alla valutazione delle prove. La ricorrente principale è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato inefficace, perché proposto solo in via subordinata e non essendo stato accolto il ricorso principale; la Corte ha comunque rilevato che anche tale censura era inammissibile perché diretta contro l'apprezzamento di fatto del giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente principale, con ulteriori effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontarle con la sentenza impugnata; non basta dedurre in modo generico il travisamento della prova.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme di legge violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta comunque inammissibile perché rivolta alla valutazione delle prove.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità sul merito probatorio.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, senza rilievo decisivo nel giudizio di inammissibilità della censura.
Richiamato nel ricorso incidentale come norma asseritamente violata, ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale come parametro di legittimità della motivazione, ma non idoneo a consentire una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione di legge deve essere denunciata con specifica indicazione delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del punto della decisione in contrasto con esse; la doglianza generica è inammissibile.
- La censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del travisamento della prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio è inammissibile in cassazione, perché la selezione e la ponderazione delle prove appartengono al giudice di merito.
- Il giudice di merito, nel fondare la decisione su una fonte di prova e nell'escluderne altre, non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento; i rilievi incompatibili con la decisione si intendono implicitamente disattesi.
- In tema di azione di pagamento, il creditore deve provare il titolo del proprio credito, mentre il pagamento costituisce fatto estintivo la cui prova incombe al debitore; se il debitore prova un pagamento riferibile a quello specifico credito, l'onere può tornare sul creditore che contesti l'imputazione a diverso debito.
- La censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione: se la sentenza si fonda su più argomenti autonomi e il ricorso ne attacca solo alcuni, il motivo è inidoneo a scalfire il decisum.
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